Dichiarazione di Petersberg
Dichiarazione di Petersberg art. 17 Trattato sull’Unione europea
Resa il 19 giugno 1992, è l’atto con il quale gli Stati membri dell’UEO (v.) hanno offerto all’organizzazione unità militari ai fini di missioni umanitarie o di evacuazione di persone, e forze armate per gestire eventuali crisi o ripristinare la pace.
Queste missioni umanitarie e di soccorso, secondo la Dichiarazione, sono condotte sotto l’autorità dell’UEO, ma sempre con uno spirito di collaborazione che sta alla base dello sviluppo della stessa UEO quale componente della difesa dell’UE (v. Politica di difesa comune).
Le missioni indicate dalla Dichiarazione di Petersberg sono ora esplicitamente richiamate all’art. 17, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Amsterdam (v.).
Resa il 19 giugno 1992, è l’atto con il quale gli Stati membri dell’UEO (v.) hanno offerto all’organizzazione unità militari ai fini di missioni umanitarie o di evacuazione di persone, e forze armate per gestire eventuali crisi o ripristinare la pace.
Queste missioni umanitarie e di soccorso, secondo la Dichiarazione, sono condotte sotto l’autorità dell’UEO, ma sempre con uno spirito di collaborazione che sta alla base dello sviluppo della stessa UEO quale componente della difesa dell’UE (v. Politica di difesa comune).
Le missioni indicate dalla Dichiarazione di Petersberg sono ora esplicitamente richiamate all’art. 17, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Amsterdam (v.).