Deroga
Deroga artt. 121-122 Trattato CE
L’art. 122 del Trattato CE definisce “Stati membri con deroga” quei paesi che non soddisfano le condizioni necessarie per accedere alla terza fase (v.) dell’unione economica e monetaria (v. UEM).
Tuttavia tali Stati possono richiedere, attraverso una procedura prevista dall’art. 121, di riesaminare la loro condizione. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione europea, previa consultazione del Parlamento europeo, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni richieste e procede per essi all’abolizione delle deroghe in questione. Tale esame ha luogo almeno una volta ogni due anni o a richiesta dello Stato membro con deroga.
L’art. 122 del Trattato CE definisce “Stati membri con deroga” quei paesi che non soddisfano le condizioni necessarie per accedere alla terza fase (v.) dell’unione economica e monetaria (v. UEM).
Tuttavia tali Stati possono richiedere, attraverso una procedura prevista dall’art. 121, di riesaminare la loro condizione. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione europea, previa consultazione del Parlamento europeo, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni richieste e procede per essi all’abolizione delle deroghe in questione. Tale esame ha luogo almeno una volta ogni due anni o a richiesta dello Stato membro con deroga.