Deroga

Deroga artt. 121-122 Trattato CE

L’art. 122 del Trattato CE definisce “Stati membri con deroga” quei paesi che non soddisfano le condizioni necessarie per accedere alla terza fase (v.) dell’unione economica e monetaria (v. UEM).
Tuttavia tali Stati possono richiedere, attraverso una procedura prevista dall’art. 121, di riesaminare la loro condizione. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione europea, previa consultazione del Parlamento europeo, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni richieste e procede per essi all’abolizione delle deroghe in questione. Tale esame ha luogo almeno una volta ogni due anni o a richiesta dello Stato membro con deroga.