Dematerializzazione dei titoli di credito

Dematerializzazione dei titoli di credito artt. 28-46 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

Progressiva perdita di importanza del supporto cartaceo nei titoli di credito che ha interessato prevalentemente i titoli azionari ed obbligazionari.
Tale fenomeno può portare alla totale soppressione del supporto cartaceo (in tal caso questo non viene emesso e il credito si sostanzia in una scrittura contabile) o può riguardare solamente la circolazione del credito, che avviene attraverso operazioni di giroconto contabile e non tramite la materiale consegna del titolo.
In vista dell’introduzione dell’euro (v.), il Governo italiano ha disposto la progressiva dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati.
Secondo quanto disposto dal titolo V del D.Lgs.213/98, è scomparsa la forma cartacea dei titoli di Stato e la loro emissione avviene solo attraverso scritture contabili centralizzate; in realtà già dal luglio 1998 i titoli di Stato non esistono più sotto forma di certificati di carta.
Il processo di dematerializzazione, che si è concluso il 31 dicembre 1998, è stato effettuato attraverso un sistema di gestione accentrata. Questo sistema prevede l’iscrizione dei titoli di Stato in un conto titoli elettronico, acceso per ogni cliente, presso le banche o altri intermediari finanziari abilitati: in tal modo non solo è stata agevolata e velocizzata la loro negoziazione ma si sono ottenuti numerosi vantaggi per lo Stato, che può risparmiare sui costi di stampa, e per il risparmiatore che non è più in possesso di titoli che possono essere perduti, rubati, falsificati e che può farsi accreditare direttamente sul proprio conto gli interessi maturati, senza la presentazione di cedole.