Decisione [Titolo vi tue]
Decisione [Titolo vi tue] art. 34 Trattato sull’Unione europea
Atto giuridico che può essere adottato dal Consiglio dell’Unione europea e per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Le decisioni sono volte a disciplinare qualsiasi aspetto della cooperazione giudiziaria e di polizia, ad esclusione del >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.), le quali sono riservate alle decisioni-quadro (v.).
Si tratta di atti vincolanti (v.) anche se non produttivi di efficacia diretta (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
Le decisioni sono adottate dal Consiglio all’unanimità, su iniziativa della Commissione europea o di uno Stato membro.
Atto giuridico che può essere adottato dal Consiglio dell’Unione europea e per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Le decisioni sono volte a disciplinare qualsiasi aspetto della cooperazione giudiziaria e di polizia, ad esclusione del >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.), le quali sono riservate alle decisioni-quadro (v.).
Si tratta di atti vincolanti (v.) anche se non produttivi di efficacia diretta (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
Le decisioni sono adottate dal Consiglio all’unanimità, su iniziativa della Commissione europea o di uno Stato membro.