Decisione-quadro

Decisione-quadro art. 34 Trattato sull’Unione europea

Atti giuridici che possono essere adottati dal Consiglio dell’Unione europea per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Le decisioni-quadro sono volte al >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.) degli Stati membri.
Tali atti possono essere assimilati alle direttive (v.) comunitarie dal momento che il Trattato precisa che “sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. Lo stesso articolo precisa che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
L’iniziativa per l’adozione delle decisioni-quadro spetta alla Commissione europea e ai singoli Stati membri. Per la loro adozione è necessaria l’unanimità.
La possibilità di adottare decisioni-quadro rappresenta una delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam (v.) nella disciplina della cooperazione nell’ambito del terzo pilastro (v.).