Decisione individuale della CECA
Decisione individuale della CECA artt. 14-15 Trattato CE
È il termine con il quale nel Trattato CECA vengono indicati gli atti giuridici vincolanti solo nei confronti di destinatari determinati. Le decisioni individuali sono pertanto equiparabili alle decisioni (v.) previste dai trattati istitutivi delle altre organizzazioni.
In realtà il Trattato CECA non opera una precisa distinzione tra decisioni individuali e generali, ma prevede soltanto la facoltà di emanare decisioni, che possono essere a portata generale o individuale.
È il termine con il quale nel Trattato CECA vengono indicati gli atti giuridici vincolanti solo nei confronti di destinatari determinati. Le decisioni individuali sono pertanto equiparabili alle decisioni (v.) previste dai trattati istitutivi delle altre organizzazioni.
In realtà il Trattato CECA non opera una precisa distinzione tra decisioni individuali e generali, ma prevede soltanto la facoltà di emanare decisioni, che possono essere a portata generale o individuale.