Decisione generale della CECA
Decisione generale della CECA artt. 14-15 Trattato CECA
È il termine con il quale nel trattato istitutivo della CECA (v.) vengono indicati gli atti giuridici equiparabili ai regolamenti comunitari (v.).
L’articolo 14 del Trattato CECA attribuisce alla Commissione, per l’esecuzione degli obblighi affidatele, la facoltà di emanare decisioni, atti direttamente applicabili e obbligatori in tutti i loro elementi.
A differenza del Trattato CE, che opera una distinzione tra regolamento (atto a portata generale) e decisione (atto a portata individuale), il Trattato CECA parla soltanto di decisioni, che possono rivolgersi a destinatari indeterminati o a soggetti ben individuati: in quest’ultimo caso vengono denominate decisioni individuali (v.).
È il termine con il quale nel trattato istitutivo della CECA (v.) vengono indicati gli atti giuridici equiparabili ai regolamenti comunitari (v.).
L’articolo 14 del Trattato CECA attribuisce alla Commissione, per l’esecuzione degli obblighi affidatele, la facoltà di emanare decisioni, atti direttamente applicabili e obbligatori in tutti i loro elementi.
A differenza del Trattato CE, che opera una distinzione tra regolamento (atto a portata generale) e decisione (atto a portata individuale), il Trattato CECA parla soltanto di decisioni, che possono rivolgersi a destinatari indeterminati o a soggetti ben individuati: in quest’ultimo caso vengono denominate decisioni individuali (v.).