Decisione

Decisione art. 249 Trattato CE; art. 14 Trattato CECA

È un atto vincolante (v.) delle istituzioni comunitarie, contemplato dall’art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il quale stabilisce che la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
La decisione corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali e rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando si vuole applicare il diritto comunitario (v.) a fattispecie concrete. Pertanto, la decisione crea, modifica od estingue situazioni giuridiche in capo ai destinatari che, nel caso siano individui direttamente investiti dall’atto, non troveranno alcun ostacolo ad impugnare l’atto con il rimedio previsto dall’articolo 230 del Trattato CE (v. Ricorso per annullamento).
Elementi essenziali di tale atto sono:
— la portata individuale. Ciò significa che la decisione è riferibile ai singoli destinatari, sia essi individui che Stati membri, designati dall’atto;
— la motivazione. Secondo la Corte di Giustizia è sufficiente che la motivazione indichi le ragioni sulle quali l’atto è fondato (sentenza 9 luglio 1969, Governo della Repubblica italiana e Commissione): ciò al fine di evitare abusi da parte delle istituzioni;
— l’obbligatorietà in tutti i suoi elementi, sia in relazione al risultato che ai mezzi da utilizzare per raggiungere l’obiettivo indicato.
Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio, di regola, emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri.
Le decisioni, come le direttive (v.), vengono notificate ai destinatari ed acquistano efficacia dalla data della notifica (v.) o da altra data successiva, espressamente indicata.
L’efficacia delle decisioni varia a seconda che l’atto è rivolto agli Stati membri o agli individui. Nel primo caso di solito le disposizioni obbligano lo Stato destinatario ad avere un certo comportamento, lasciando poi allo stesso libertà di scelta sulle modalità di attuazione della decisione; qualora invece quest’ultima contenga anche forme e mezzi di esecuzione, essendo obbligatoria in tutti i suoi elementi, allora si può parlare di efficacia diretta (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
Se le decisioni sono rivolte ad individui, siano essi persone fisiche che giuridiche, allora senza dubbio si può parlare di efficacia diretta anche perché spetta all’istituzione che ha emesso l’atto, e non allo Stato membro di appartenenza del destinatario, il compito di garantirne l’osservanza.
Le decisioni del Consiglio e della Commissione che comportano un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo negli ordinamenti statali. Questo non vale per le decisioni rivolte agli Stati membri: in caso di mancata esecuzione, la Commissione potrà esperire la procedura di infrazione per violazione del trattato.
L’unica condizione richiesta affinché la decisione possa essere fatta valere come titolo esecutivo è l’apposizione della formula di esecuzione da parte dell’autorità nazionale designata, che procede ad una verifica dell’autenticità dell’atto e che in Italia è il Ministero degli Esteri.