Corte di Giustizia delle Comunità europee

Corte di Giustizia delle Comunità europee artt. 220-245 Trattato CE; Protocollo 17 aprile 1957
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La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati (v. Trattati comunitari) e degli atti normativi derivati (v. Regolamenti comunitari; Direttive; Decisioni).
Così come il Parlamento europeo, la Corte è unica per le tre Comunità, avendo assorbito le competenze precedentemente spettanti alla Corte di Giustizia della CECA.
La Corte di Giustizia ha una competenza di attribuzione nel senso che può intervenire solo nei casi espressamente previsti dai trattati.
Gli articoli 221-224 del Trattato CE regolano la composizione della Corte.
Inizialmente di essa facevano parte sette giudici, assistiti da due avvocati generali (v.). In seguito all’adesione (v.) di nuovi Stati alla Comunità il numero dei giudici e quello degli avvocati è aumentato: attualmente è di 15 giudici e 8 avvocati generali.
Sia i giudici che gli avvocati sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. L’art. 223 del Trattato CE precisa che essi debbono essere scelti fra “personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza”.
I giudici e gli avvocati generali restano in carica sei anni, ma ogni tre anni avviene un rinnovamento parziale; il mandato è rinnovabile.
La Corte nomina ogni tre anni il Presidente, che dirige i lavori e le sedute.
Le sedute sono di solito plenarie, ma è possibile creare delle sezioni, composte da tre, cinque o sette giudici.
La ripartizione delle cause tra sezioni è decisa dal Presidente sulla base di criteri di massima stabiliti dalla Corte.
La Corte, tuttavia, si riunisce sempre in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un’istituzione comunitaria che è parte dell’istanza.
Infine, è previsto per la Corte un Cancelliere, con importanti funzioni giudiziarie e amministrative.
Per far fronte al progressivo aumento del carico di lavoro della Corte, l’Atto Unico Europeo ha previsto la possibilità che, su domanda della Corte stessa e previa convocazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio potesse istituire una giurisdizione di primo grado competente a conoscere di talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, con riserva di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per motivi di diritto. Dal 1989 la Corte è pertanto affiancata da un Tribunale di primo grado (v.)
La procedura davanti alla Corte comprende una fase scritta, con scambio di memorie fra le parti, ed una fase orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore.
Le udienze della Corte sono di regola pubbliche, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano segrete.
Le sentenze, firmate dal Presidente e dal Cancelliere, devono essere motivate e lette in pubblica udienza. Esse sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi eccezionali; hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all’interno degli Stati membri, alle condizioni fissate dall’art. 256 del Trattato CE per le decisioni comportanti obblighi pecuniari a carico di privati.
Le competenze della Corte sono varie ed eterogenee e riguardano in particolare:
— competenza in tema di inadempimento degli Stati (v. Ricorso per inadempimento). I ricorsi sono proponibili dalla Commissione o da uno degli Stati membri;
— controllo di legittimità sugli atti comunitari (v. Ricorso per annullamento). Tale controllo si estende agli atti vincolanti (v.) del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione, nonché a quelli adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, quelli del Parlamento europeo destinati a produrre effetti nei confronti degli Stati terzi e quelli della BCE (v.);
— controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (v. Ricorso in carenza). Sono legittimati a ricorrere: gli Stati membri, le istituzioni diverse da quella imputata di carenza nonché le persone fisiche e giuridiche e la BCE limitatamente alle materie che rientrano nella sua competenza;
— competenza in tema di questioni pregiudiziali (v. Rinvio pregiudiziale). Qualora davanti ad un giudice ordinario è sollevata una questione di interpretazione dei Trattati CE o di atti vincolanti adottati dalle istituzioni comunitarie e dalla BCE, il giudice può, o deve se di ultima istanza, sospendere il processo e chiedere una pronuncia della Corte. La pronuncia è vincolante nel giudizio in questione e per tutte le eventuali interpretazioni successive.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha previsto che la Corte possa pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o sulla interpretazione delle decisioni e delle decisioni-quadro (v.) adottate in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), nonché sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.