Corte dei conti delle Comunità europee

Corte dei conti delle Comunità europee artt. 246-248 Trattato CE; Regolamento interno 22-23 febbraio 1995
[12 rue A. De Gasperi, l-1615 Lussemburgo; tel.: (2) 43981; fax: (2) 439342 - internet: www.eca.eu.int]

Organo di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità, istituito dal Trattato di Bruxelles (v.) del 22 luglio 1975 ed insediato a Lussemburgo nel 1977.
L’art. 7 del Trattato CE ha elevato la Corte al rango di istituzione comunitaria: ciò spiega il trasferimento delle disposizioni ad essa relative nella parte quinta del trattato, che concerne le “disposizioni istituzionali”.
La Corte è composta attualmente di 15 membri (uno per ogni Stato), nominati dal Consiglio all’unanimità, dopo consultazione del Parlamento europeo, che restano in carica per 6 anni.
I membri della Corte dei Conti devono essere scelti tra persone competenti, che offrano garanzia di indipendenza.
Alla Corte è stata attribuita una competenza di controllo generale: essa esamina, in base all’art. 248 del Trattato CE, i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità, nonché di ogni organismo creato dalla stessa, a meno che l’atto costitutivo non esclude espressamente tale riesame.
Per lo più si tratta di un controllo formale di legittimità, ossia d’un controllo diretto a verificare la correttezza e la regolarità della gestione finanziaria. Talvolta la Corte dei Conti esercita anche un controllo di tipo sostanziale o di efficienza sulla gestione finanziaria considerata nel suo insieme (POCAR).
Questa istituzione, organo di controllo per eccellenza, svolge un ruolo determinante nei riguardi di quello che è il maggiore documento contabile: il bilancio comunitario (v.). Ad essa spetta il controllo esterno sulla relativa gestione, unitamente agli atti della Comunità che impegnano le sue risorse, quando si chiude l’esercizio finanziario oppure in un momento precedente, quello dell’impegnativa.
Il controllo della Corte si esplica attraverso una relazione, che racchiude i tipi di controllo effettuati sulla gestione. Tale documento consta di due parti:
— una relativa all’esecuzione del bilancio generale della Comunità;
— l’altra relativa ai fondi europei di sviluppo (v. FES; FESR).
È in questo modo che la Corte si affianca al Consiglio e al Parlamento europeo nella responsabile opera di gestione.
Il controllo può essere esercitato sui documenti, ma la Corte possiede anche un potere d’ispezione che può effettuare sul posto: presso le istituzioni della Comunità e negli Stati membri, tenuti a collaborare.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha esteso tale potere di ispezione anche ai locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate e le spese per conto delle Comunità compresi i locali di persone fisiche e giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio comunitario.
Viene inoltre riconosciuto alla Corte il diritto di accedere alle informazioni della BEI (v.), relativamente alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, attraverso un accordo fra Banca, Corte e Commissione.
L’art. 248, al secondo comma, fa obbligo alla Corte dei Conti di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni.
Accanto alla competenza generale di controllo, la Corte dei Conti dispone inoltre di un generale potere consultivo nelle materie di sua competenza.
Tale funzione può avere carattere:
obbligatorio, nei casi previsti dall’art. 279 del Trattato CE;
facoltativo, ogni qualvolta una delle istituzioni della Comunità richieda il suo parere.
Inoltre la Corte può, in ogni momento, presentare di propria iniziativa le sue osservazioni su problemi particolari.