COREPER

COREPER [Comitato dei Rappresentanti Permanenti] art. 207 Trattato CE; artt. 17-18 Regolamento interno Consiglio dell’Unione europea

Istituito dal Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) del 1965, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri è costituito da esponenti delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri presso le Comunità.
Si tratta di un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione dei rispettivi governi ma, nel contempo, operando collegialmente come membri di un organo previsto dalla normativa comunitaria, si collocano all’interno della struttura istituzionale della Comunità.
Più precisamente il COREPER si riunisce a due livelli:
— di ambasciatori rappresentanti permanenti (COREPER II) per trattare gli affari di rilievo politico e quelli concernenti le relazioni esterne;
— di ministri plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti (COREPER I) per trattare gli affari correnti, di procedura o essenzialmente tecnici.
Esso provvede a:
— coordinare l’attività di una serie di gruppi di lavoro, formati da esperti dei governi nazionali in relazione a materie specifiche;
— predisporre l’ordine del giorno delle riunioni del >Consiglio dell’Unione europea (v.);
— organizzare comitati permanenti o ad hoc per la trattazione sistematica di problemi specifici;
— adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
I gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc a seconda dei casi, elaborano, in accordo con la Commissione, gli atti su cui il Consiglio dovrà deliberare e li trasmettono al Comitato, cui spetta il compito di predisporre l’ordine del giorno delle riunioni inserendo in un primo elenco i provvedimenti sui quali è stato già raggiunto l’accordo nel Comitato (v. Procedura dei punti A), ed in un secondo elenco quelli sui quali ancora non vi è unanimità (v. Procedura dei punti B). I primi vengono semplicemente ratificati dal Consiglio (senza discussione) mentre i secondi sono posti all’ordine del giorno.
Tali compiti non potrebbero essere svolti dal Consiglio (la cui attività è discontinua), né dalla Commissione (che ha carattere d’indipendenza), mentre il COREPER è portatore degli interessi degli Stati.
Va rilevato che il COREPER è la sede in cui si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunte soluzioni di compromesso tra i diversi interessi nazionali che facilitano l’opera del Consiglio.