Cooperazione sistematica
Cooperazione sistematica art. 12 Trattato sull’Unione europea
La cooperazione sistematica consolida un’antica prassi, in base alla quale gli Stati membri si consultavano e si informavano reciprocamente su questioni di interesse generale, al fine di portare avanti azioni, se non comuni, almeno convergenti.
La cooperazione sistematica può consistere:
— in primo luogo, nell’informazione e concertazione reciproca, che ha luogo in sede di >Consiglio dell’Unione europea (v.), rispetto “a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale” con la finalità di garantire che l’influenza combinata degli Stati membri “si eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro azioni”;
— in secondo luogo, nell’adozione di posizioni comuni (v.), che il Consiglio potrà definire “ogni qualvolta lo ritenga necessario”;
— in terzo luogo, nel coordinamento fra gli Stati membri nell’ambito delle organizzazioni internazionali.
La cooperazione sistematica consolida un’antica prassi, in base alla quale gli Stati membri si consultavano e si informavano reciprocamente su questioni di interesse generale, al fine di portare avanti azioni, se non comuni, almeno convergenti.
La cooperazione sistematica può consistere:
— in primo luogo, nell’informazione e concertazione reciproca, che ha luogo in sede di >Consiglio dell’Unione europea (v.), rispetto “a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale” con la finalità di garantire che l’influenza combinata degli Stati membri “si eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro azioni”;
— in secondo luogo, nell’adozione di posizioni comuni (v.), che il Consiglio potrà definire “ogni qualvolta lo ritenga necessario”;
— in terzo luogo, nel coordinamento fra gli Stati membri nell’ambito delle organizzazioni internazionali.