Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale artt. 29-42 Trattato sull’Unione europea

Costituisce il terzo pilastro (v. >Pilastri dell’Unione europea) su cui si fonda l’Unione europea. Nell’originaria formulazione del Trattato di Maastricht, il terzo pilastro dell’Unione europea riguardava la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (v. CGAI), disciplinata dal titolo VI del Trattato sull’Unione (artt. 29-37).
L’art. 37 conteneva una disposizione che consentiva di procedere ad una comunitarizzazione (v.) delle azioni intraprese nell’ambito della cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
Tale passaggio si è effettivamente realizzato con il Trattato di Amsterdam (v.). Attualmente, quindi, rientrano nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea soltanto la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale; coerentemente il titolo VI del Trattato sull’Unione europea ha assunto la nuova denominazione di “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”.
La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è di tipo intergovernativo (v. Cooperazione intergovernativa) e riguarda:
— la cooperazione fra forze di polizia, autorità doganali e autorità competenti di tutti gli Stati membri anche tramite l’Ufficio europeo di polizia (v. Europol).
L’azione comune in questo settore è volta a prevenire e individuare i reati attraverso lo scambio di informazioni, la formazione di ufficiali e funzionari, l’uso di attrezzature e la ricerca in campo criminologico, nonché a sviluppare particolari tecniche investigative in comune per prevenire e scoprire forme gravi di criminalità organizzata (v. Cooperazione di polizia);
— la cooperazione rafforzata tra le autorità giudiziarie in materia penale volta a rendere più facile l’estradizione fra Stati membri, a garantire l’applicazione di normative compatibili negli Stati membri e a prevenire eventuali conflitti di giurisdizione (v. Cooperazione giudiziaria in materia penale);
— l’individuazione di norme comuni relative sia agli elementi costitutivi dei reati che alle conseguenti sanzioni in materia di criminalità organizzata, terrorismo e traffico illecito di stupefacenti.
In questo settore le istituzioni sono coinvolte con ruoli che non corrispondono esattamente a quelli svolti nell’ambito comunitario.
Il dispositivo istituzionale vede come attori:
— il Consiglio dell’Unione, cui è attribuito il potere decisionale;
— la Commissione, pienamente associata ai lavori con un fondamentale potere di iniziativa condiviso con gli Stati membri;
— il Comitato di coordinamento, organo ad hoc istituito dal Trattato sull’Unione e composto di alti funzionari al quale spetta il compito di formulare pareri al Consiglio e contribuire alla preparazione dei lavori di quest’organo;
— il Parlamento europeo, che contribuisce in modo modesto al procedimento. Esso deve essere consultato dal Consiglio prima dell’adozione degli atti, nonché essere informato regolarmente dalla Presidenza e dalla Commissione sui lavori svolti. Può inoltre rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni;
— la Presidenza del Consiglio dell’Unione, che ha il compito di informare regolarmente e consultare il Parlamento, nonché di adoperarsi affinché le sue opinioni siano tenute in debito conto;
— la Corte di Giustizia, alla quale è attribuito un potere di controllo giurisdizionale sugli atti adottati dal Consiglio.
Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione del Consiglio per il perseguimento della cooperazione in questione, oltre ad un generico obbligo di consultazione e informazione reciproca, l’articolo 34 del Trattato sull’Unione europea prevede l’adozione dei seguenti atti:
posizioni comuni (v.);
decisioni-quadro (v.);
decisioni (v.);
convenzioni, che dovranno essere ratificate dai singoli Stati. Rispetto al testo del Trattato di Maastricht quello introdotto dal Trattato di Amsterdam precisa che tali convenzioni (salvo disposizioni contrarie) entreranno in vigore quando saranno state ratificate (v. Ratifica) da almeno la metà degli Stati membri.
L’iniziativa per l’adozione degli atti citati spetta alla Commissione e ai singoli Stati membri.
I sistemi di votazione richiesti nell’ambito del Consiglio si differenziano a seconda delle questioni trattate. È infatti, necessaria:
— l’unanimità (v.) per l’adozione delle posizioni comuni, delle decisioni-quadro, delle decisioni e delle convenzioni;
— la maggioranza dei due terzi per le misure di applicazione delle convenzioni;
— la maggioranza qualificata (v.) per le misure di attuazione delle decisioni;
— la maggioranza semplice (v.) per le questioni procedurali.
Uno degli aspetti più innovativi delle nuove disposizioni in tema di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è quello di aver attribuito alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale (v. Rinvio pregiudiziale) sulla validità o l’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull’interpretazione delle convenzioni e sulla validità e sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse (art. 35 Trattato sull’Unione).