Cooperazione giudiziaria in materia penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale artt. 29, 31-42 Trattato sull’Unione europea

Costituisce, insieme alla cooperazione di polizia (v.), il terzo pilastro (v.) dell’Unione europea. La cooperazione giudiziaria in materia penale è prevista dal titolo VI del Trattato sull’Unione e, regolata da procedure intergovernative (v. Cooperazione intergovernativa), si propone di:
— rendere più semplice il riconoscimento delle sentenze adottate nei diversi Stati membri;
— facilitare il processo di estradizione;
— assicurare la compatibilità tra le legislazioni dei diversi Stati membri;
— prevenire possibili conflitti giurisdizionali;
— ravvicinare le normative nazionali in materia penale per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata (v.), il terrorismo (v. Lotta contro il terrorismo) e il traffico illecito di stupefacenti;
— prevenire fenomeni di razzismo e xenofobia (v. Lotta contro il razzismo e la xenofobia).
Già la Convenzione di Schengen (v.) aveva previsto disposizioni relative all’estradizione, alla reciproca assistenza giudiziaria nelle cause penali, alle sostanze stupefacenti per fronteggiare l’eventuale incremento di attività illegali e di criminalità legato alla liberalizzazione delle frontiere.
Sulla base dell’art. 34 del Trattato sull’Unione, il Consiglio ha approvato una serie di provvedimenti legislativi per rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale:
Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione (v.), che prevede condizioni comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in materia di estradizione di un soggetto accusato di un reato o per l’esecuzione di una condanna;
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (v.), che ha ad oggetto la definizione di azioni penali comuni finalizzate alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri proprio in vista del fatto che la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità in molti casi non si limita ad un solo paese, ma è opera di organizzazioni criminali;
— l’azione comune (v.) 96/277/GAI relativa ad un programma di scambio di magistrati diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione;
— l’azione comune 96/443/GAI riguardante le misure per prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia;
— la risoluzione (v.) del 6 dicembre 1994 sulla tutela giuridica degli interessi finanziari delle Comunità;
— la risoluzione del 23 novembre 1995 sulla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale che invita gli Stati membri a predisporre tutte le misure necessarie (cambio d’identità, d’indirizzo etc.) per proteggere i testimoni;
— l’azione comune 98/427/GAI sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale relativa al miglioramento dell’assistenza legale tra gli Stati membri;
— l’azione comune 98/428/GAI che istituisce una rete giudiziaria europea (v.) che contiene informazioni sulle forme di criminalità grave quali la corruzione, il traffico di stupefacenti, il terrorismo;
— l’azione comune 98/429/GAI relativa all’istituzione di un sistema di valutazione collettiva dell’attuazione dell’acquis communautaire (v.), da parte dei paesi candidati all’adesione (v.), nel settore della giustizia e affari interni.