Cooperazione giudiziaria in materia civile
Cooperazione giudiziaria in materia civile art. 65 Trattato CE
Contemplata dall’art. K1 (ora art. 29) del Trattato sull’Unione, la cooperazione giudiziaria in materia civile è stata comunitarizzata (v. Comunitarizzazione) con il Trattato di Amsterdam (v.).
La materia è ora disciplinata dall’art. 65 del titolo IV del Trattato CE che, nella prospettiva di creare uno spazio giudiziario europeo (v.), si propone di:
— armonizzare e semplificare le disposizioni procedurali relative alla notificazione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari;
— migliorare la cooperazione nell’assunzione delle prove;
— migliorare il sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
— promuovere la compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di giurisdizione e di competenza;
— eliminare gli ostacoli ad un corretto svolgimento dei procedimenti civili anche attraverso la compatibilità delle norme di procedura civile.
Il Consiglio, sulla base dell’art. K6 (ora art. 34) del Trattato sull’Unione ha emanato una serie di provvedimenti volti alla realizzazione di questi obiettivi:
— la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale affinché questi atti possano essere notificati nel più breve tempo possibile, designando anche le autorità competenti a ricevere le notificazioni;
— la Convenzione del 28 maggio 1998 (cosiddetta Convenzione Bruxelles II per distinguerla dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e l’applicazione dei giudizi nelle questioni civili e commerciali) relativa alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esercizio delle cause matrimoniali.
Questo provvedimento contiene le norme per l’individuazione del giudice competente ad esaminare le cause matrimoniali e stabilisce il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in tutti gli Stati membri secondo procedure semplificate.
È stato inoltre avviato, con l’azione comune (v.) del 28 ottobre 1996, il programma Grotius (v.) d’incoraggiamento e di scambi per gli operatori di giustizia allo scopo di promuovere la reciproca conoscenza dei diversi sistemi giuridici attraverso una serie di iniziative di informazione e formazione.
Contemplata dall’art. K1 (ora art. 29) del Trattato sull’Unione, la cooperazione giudiziaria in materia civile è stata comunitarizzata (v. Comunitarizzazione) con il Trattato di Amsterdam (v.).
La materia è ora disciplinata dall’art. 65 del titolo IV del Trattato CE che, nella prospettiva di creare uno spazio giudiziario europeo (v.), si propone di:
— armonizzare e semplificare le disposizioni procedurali relative alla notificazione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari;
— migliorare la cooperazione nell’assunzione delle prove;
— migliorare il sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
— promuovere la compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di giurisdizione e di competenza;
— eliminare gli ostacoli ad un corretto svolgimento dei procedimenti civili anche attraverso la compatibilità delle norme di procedura civile.
Il Consiglio, sulla base dell’art. K6 (ora art. 34) del Trattato sull’Unione ha emanato una serie di provvedimenti volti alla realizzazione di questi obiettivi:
— la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale affinché questi atti possano essere notificati nel più breve tempo possibile, designando anche le autorità competenti a ricevere le notificazioni;
— la Convenzione del 28 maggio 1998 (cosiddetta Convenzione Bruxelles II per distinguerla dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e l’applicazione dei giudizi nelle questioni civili e commerciali) relativa alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esercizio delle cause matrimoniali.
Questo provvedimento contiene le norme per l’individuazione del giudice competente ad esaminare le cause matrimoniali e stabilisce il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in tutti gli Stati membri secondo procedure semplificate.
È stato inoltre avviato, con l’azione comune (v.) del 28 ottobre 1996, il programma Grotius (v.) d’incoraggiamento e di scambi per gli operatori di giustizia allo scopo di promuovere la reciproca conoscenza dei diversi sistemi giuridici attraverso una serie di iniziative di informazione e formazione.