Cooperazione doganale
Cooperazione doganale art. 135 Trattato CE
Cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri, istituita allo scopo di evitare che la realizzazione del mercato unico (v.) e la conseguente soppressione dei controlli alle frontiere interne favorisse il dilagare di frodi doganali e traffici illeciti.
Contemplata dall’art. K1 (ora art. 29) del Trattato di Maastricht (v.) fra le materie d’interesse comune rientranti nell’ambito della CGAI (v.), la cooperazione doganale è stata comunitarizzata dal Trattato di Amsterdam (v.).
L’art. 135 prevede infatti che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.) prenda le misure necessarie per rafforzare la cooperazione fra gli Stati in materia doganale, come pure la collaborazione fra questi e la Commissione.
Fra le misure adottate dagli Stati membri nel settore della cooperazione doganale è da ricordare la >Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (v.) elaborata al fine di rendere più adeguate le procedure di cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri. Ciò attraverso l’istituzione di un sistema informativo doganale comune (v. SID) consistente in una base di dati centrale inerenti a merci, persone, imprese e mezzi di trasporto cui possono accedere tutti gli Stati membri.
Nell’intento di rendere più efficace la lotta contro le violazioni delle disposizioni doganali nazionali e comunitarie, il 18 dicembre 1997 è stata firmata la Convenzione sulla mutua assistenza e cooperazione in materia doganale (v.), nota come Napoli II, in quanto sostitutiva di un precedente accordo siglato a Napoli nel 1967. La cooperazione fra le amministrazioni doganali viene potenziata tramite l’instaurazione di un ufficio centrale cui viene affidato il compito di coordinare le varie richieste di assistenza provenienti dagli Stati membri.
È da ricordare, inoltre, il programma d’azione per le dogane comunitarie, Dogana 2002 (v.), attuato per il periodo 1996-2002 allo scopo di garantire il funzionamento del mercato unico attraverso l’instaurazione di controlli doganali equivalenti su tutte le frontiere esterne della Comunità.
Cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri, istituita allo scopo di evitare che la realizzazione del mercato unico (v.) e la conseguente soppressione dei controlli alle frontiere interne favorisse il dilagare di frodi doganali e traffici illeciti.
Contemplata dall’art. K1 (ora art. 29) del Trattato di Maastricht (v.) fra le materie d’interesse comune rientranti nell’ambito della CGAI (v.), la cooperazione doganale è stata comunitarizzata dal Trattato di Amsterdam (v.).
L’art. 135 prevede infatti che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.) prenda le misure necessarie per rafforzare la cooperazione fra gli Stati in materia doganale, come pure la collaborazione fra questi e la Commissione.
Fra le misure adottate dagli Stati membri nel settore della cooperazione doganale è da ricordare la >Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (v.) elaborata al fine di rendere più adeguate le procedure di cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri. Ciò attraverso l’istituzione di un sistema informativo doganale comune (v. SID) consistente in una base di dati centrale inerenti a merci, persone, imprese e mezzi di trasporto cui possono accedere tutti gli Stati membri.
Nell’intento di rendere più efficace la lotta contro le violazioni delle disposizioni doganali nazionali e comunitarie, il 18 dicembre 1997 è stata firmata la Convenzione sulla mutua assistenza e cooperazione in materia doganale (v.), nota come Napoli II, in quanto sostitutiva di un precedente accordo siglato a Napoli nel 1967. La cooperazione fra le amministrazioni doganali viene potenziata tramite l’instaurazione di un ufficio centrale cui viene affidato il compito di coordinare le varie richieste di assistenza provenienti dagli Stati membri.
È da ricordare, inoltre, il programma d’azione per le dogane comunitarie, Dogana 2002 (v.), attuato per il periodo 1996-2002 allo scopo di garantire il funzionamento del mercato unico attraverso l’instaurazione di controlli doganali equivalenti su tutte le frontiere esterne della Comunità.