Conversione monetaria
Conversione monetaria art. 123 Trattato CE; art. 4 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97; art. 4 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
Trasformazione di un valore da un’unità monetaria all’altra. In particolare, l’art. 4 del regolamento n. 1103/97 disciplina le modalità di conversione fra monete nazionali ed euro (v.). Secondo quanto previsto dall’art. 123 del Trattato CE, il 31 dicembre 1998 sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione (v.) delle unità monetarie nei confronti dell’euro; tali tassi si compongono di sei cifre significative e non possono essere troncati o arrotondati all’atto della conversione: solo dopo la conversione, perciò, è possibile effettuare l’arrotondamento (v.) dell’importo.
Le conversioni da una moneta nazionale all’altra, inoltre, devono obbligatoriamente avvenire via euro: l’importo in lire, perciò, deve essere prima espresso in euro (arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale) e solo successivamente convertito in altra valuta (v. Triangolazione).
Trasformazione di un valore da un’unità monetaria all’altra. In particolare, l’art. 4 del regolamento n. 1103/97 disciplina le modalità di conversione fra monete nazionali ed euro (v.). Secondo quanto previsto dall’art. 123 del Trattato CE, il 31 dicembre 1998 sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione (v.) delle unità monetarie nei confronti dell’euro; tali tassi si compongono di sei cifre significative e non possono essere troncati o arrotondati all’atto della conversione: solo dopo la conversione, perciò, è possibile effettuare l’arrotondamento (v.) dell’importo.
Le conversioni da una moneta nazionale all’altra, inoltre, devono obbligatoriamente avvenire via euro: l’importo in lire, perciò, deve essere prima espresso in euro (arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale) e solo successivamente convertito in altra valuta (v. Triangolazione).