Convenzioni comunitarie

Convenzioni comunitarie art. 293 Trattato CE; art. 34 Trattato sull’Unione europea

Sono accordi conclusi tra gli Stati membri, in materia di trattamento dei propri cittadini e dei cittadini degli Stati terzi, di eliminazione della doppia imposizione fiscale, di reciproco riconoscimento delle società e delle decisioni giudiziarie.
Questi accordi, che sono elaborati su iniziativa della Commissione e del Consiglio e che devono essere ratificati dagli Stati membri, non sono sottoposti alla competenza interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità europee (v.) e sono oggetto delle regole generali del diritto internazionale. Possono, però, considerarsi comunque fonti complementari del diritto comunitario (v.) in quanto le materie oggetto di tali convenzioni sono strettamente collegate agli obiettivi comunitari.
In applicazione dell’art. 293 del Trattato CE, gli Stati membri hanno adottato:
— la Convenzione del 27 settembre 1968 sulla cooperazione giudiziaria e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
— la Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società;
— la Convenzione del 23 luglio 1990 sull’eliminazione delle doppie imposizioni.
Secondo quanto disposto dall’art. 34 del Trattato sull’Unione il >Consiglio dell’Unione europea (v.) può stabilire convenzioni di cui raccomanda l’adozione agli Stati membri nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Le convenzioni comunitarie concluse dagli Stati membri prima dell’entrata in vigore del Trattato potranno opporsi alla Comunità solo se l’oggetto dell’accordo non risulta incompatibile con le norme comunitarie; in caso contrario saranno i trattati comunitari a prevalere portando all’abrogazione delle norme anteriori (e quindi delle convenzioni) confliggenti.