Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Convenzione che mira a favorire l’adozione di provvedimenti sanzionatori atti a contrastare le frodi in materia di spese e di entrate che possano compromettere gli interessi finanziari della Comunità.
La Convenzione definisce frode in materia di spese qualsiasi azione od omissione volontaria inerente l’utilizzazione di documenti falsi o incompleti ovvero la mancata comunicazione di un’informazione che si era tenuti a rendere che comportino il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Comunità o dai bilanci da essa gestiti. La frode in materia di spese si configura altresì in caso di sviamento di fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati accordati.
Qualora dai suddetti comportamenti scaturisca una riduzione illegittima del bilancio comunitario (v.) o dei bilanci ad essa assegnati si configura invece una frode in materia di entrate.
La Convenzione dispone che gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive e affinché i dirigenti delle imprese siano dichiarati penalmente responsabili per aver leso gli interessi finanziari della Comunità, applicando il proprio diritto interno.
Qualora l’atto fraudolento penalmente perseguibile coinvolga almeno due Stati membri è concessa agli Stati interessati la possibilità di collaborare all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena.
La Convenzione è stata in seguito completata attraverso l’adozione di tre protocolli (v.), concernenti rispettivamente gli illeciti connessi con la corruzione, la competenza in via pregiudiziale della Corte di Giustizia e il riciclaggio dei proventi illeciti.
Nell’intento di creare un quadro giuridico unitario che potesse garantire una più adeguata protezione contro le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari della Comunità, il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 2988 del 18 dicembre 1995, riguardante provvedimenti e sanzioni amministrative relative a questo tipo di abusi.
I provvedimenti e le sanzioni amministrative, i quali dovranno essere proporzionati alla natura e alla gravità dell’irregolarità, nonché al profitto ottenuto e al livello di responsabilità, dovranno essere irrogate ogni qualvolta le azioni o le omissioni da parte di operatori economici comportino una riduzione o una soppressione di entrate provenienti da risorse proprie ottenute per conto della Comunità.
Fra le sanzioni amministrative previste dal Regolamento, il pagamento di una penale amministrativa, il versamento di una somma superiore rispetto a quella indebitamente riscossa, la revoca temporanea di un’autorizzazione.
L’impegno comunitario in questo campo è proseguito con l’adozione del Regolamento n. 2185 dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
Adottata: Bruxelles 26 maggio 1995
Entrata in vigore: —
Ratificata: —
Convenzione che mira a favorire l’adozione di provvedimenti sanzionatori atti a contrastare le frodi in materia di spese e di entrate che possano compromettere gli interessi finanziari della Comunità.
La Convenzione definisce frode in materia di spese qualsiasi azione od omissione volontaria inerente l’utilizzazione di documenti falsi o incompleti ovvero la mancata comunicazione di un’informazione che si era tenuti a rendere che comportino il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Comunità o dai bilanci da essa gestiti. La frode in materia di spese si configura altresì in caso di sviamento di fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati accordati.
Qualora dai suddetti comportamenti scaturisca una riduzione illegittima del bilancio comunitario (v.) o dei bilanci ad essa assegnati si configura invece una frode in materia di entrate.
La Convenzione dispone che gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive e affinché i dirigenti delle imprese siano dichiarati penalmente responsabili per aver leso gli interessi finanziari della Comunità, applicando il proprio diritto interno.
Qualora l’atto fraudolento penalmente perseguibile coinvolga almeno due Stati membri è concessa agli Stati interessati la possibilità di collaborare all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena.
La Convenzione è stata in seguito completata attraverso l’adozione di tre protocolli (v.), concernenti rispettivamente gli illeciti connessi con la corruzione, la competenza in via pregiudiziale della Corte di Giustizia e il riciclaggio dei proventi illeciti.
Nell’intento di creare un quadro giuridico unitario che potesse garantire una più adeguata protezione contro le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari della Comunità, il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 2988 del 18 dicembre 1995, riguardante provvedimenti e sanzioni amministrative relative a questo tipo di abusi.
I provvedimenti e le sanzioni amministrative, i quali dovranno essere proporzionati alla natura e alla gravità dell’irregolarità, nonché al profitto ottenuto e al livello di responsabilità, dovranno essere irrogate ogni qualvolta le azioni o le omissioni da parte di operatori economici comportino una riduzione o una soppressione di entrate provenienti da risorse proprie ottenute per conto della Comunità.
Fra le sanzioni amministrative previste dal Regolamento, il pagamento di una penale amministrativa, il versamento di una somma superiore rispetto a quella indebitamente riscossa, la revoca temporanea di un’autorizzazione.
L’impegno comunitario in questo campo è proseguito con l’adozione del Regolamento n. 2185 dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
Adottata: Bruxelles 26 maggio 1995
Entrata in vigore: —
Ratificata: —