Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione

Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione

Adottata il 10 marzo 1995 sulla base dell’art. K3 (ora art. 31) del Trattato sull’Unione europea, è diretta a semplificare le procedure previste dalla Convenzione europea di estradizione, adottata a Parigi il 13 dicembre 1957.
La Convenzione prevede che per la consegna delle persone ricercate non si renda più necessaria la presentazione della domanda di estradizione e di altri documenti, precedentemente prescritta.
È sufficiente, infatti, che lo Stato richiedente comunichi i seguenti dati: identità della persona ricercata e autorità che ha richiesto l’arresto, esistenza di un ordine di arresto, qualificazione giuridica, circostanze e conseguenze del reato.
Gli Stati membri possono inoltre rinunciare all’applicazione della regola della specialità, stabilita dalla precedente Convenzione; in base a tale regola il soggetto estradato può essere sottoposto a restrizioni di libertà soltanto per i motivi per cui è stata concessa l’estradizione.

Adottata
: Bruxelles 10 marzo 1995
Entrata in vigore
: —
Ratificata
: —