Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione
Adottata il 26 maggio 1997 sulla base dell’art. K3 (ora 31) del Trattato sull’Unione europea rafforza la cooperazione tra gli Stati europei in materia di lotta ai crimini finanziari, estendendo la repressione alla corruzione attiva e passiva ai funzionari della Comunità e di altri Stati membri.
La Convenzione stabilisce che ogni Stato membro è tenuto a prendere le misure necessarie affinché i reati di corruzione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti anche pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione.
È inoltre previsto che, qualora uno Stato membro non provveda ad estradare un cittadino considerato colpevole di un siffatto crimine in un altro paese, la questione dovrà essere rinviata alle proprie autorità competenti.
Nel caso in cui una procedura relativa ad un reato di corruzione riguardi almeno due Stati membri, essi si impegnano a collaborare all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena.
La Convenzione riafferma il principio ne bis in idem, sulla base del quale non si può essere perseguiti da uno Stato per gli stessi fatti per i quali si è stati giudicati con provvedimento definitivo in un altro paese europeo.
Adottata: Bruxelles 26 maggio 1997
Entrata in vigore: —
Ratificata: —
Adottata il 26 maggio 1997 sulla base dell’art. K3 (ora 31) del Trattato sull’Unione europea rafforza la cooperazione tra gli Stati europei in materia di lotta ai crimini finanziari, estendendo la repressione alla corruzione attiva e passiva ai funzionari della Comunità e di altri Stati membri.
La Convenzione stabilisce che ogni Stato membro è tenuto a prendere le misure necessarie affinché i reati di corruzione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti anche pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione.
È inoltre previsto che, qualora uno Stato membro non provveda ad estradare un cittadino considerato colpevole di un siffatto crimine in un altro paese, la questione dovrà essere rinviata alle proprie autorità competenti.
Nel caso in cui una procedura relativa ad un reato di corruzione riguardi almeno due Stati membri, essi si impegnano a collaborare all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena.
La Convenzione riafferma il principio ne bis in idem, sulla base del quale non si può essere perseguiti da uno Stato per gli stessi fatti per i quali si è stati giudicati con provvedimento definitivo in un altro paese europeo.
Adottata: Bruxelles 26 maggio 1997
Entrata in vigore: —
Ratificata: —