Convenzione sulla mutua assistenza e cooperazione in materia doganale

Convenzione sulla mutua assistenza e cooperazione in materia doganale

La Convenzione sulla mutua assistenza e la cooperazione fra amministrazioni doganali (nota come Napoli II) mira a rendere più efficace la cooperazione fra i governi europei nella lotta contro le violazioni dei regolamenti doganali nazionali e comunitari. La Convenzione ha sostituito il precedente accordo di Napoli siglato nel 1967, rivelatosi del tutto inadeguato a contrastare le frodi doganali.
La mutua assistenza fra gli Stati membri viene garantita dalla nuova Convenzione attraverso l’instaurazione di un ufficio centrale, il quale, designato all’interno dell’amministrazione doganale di ciascuno Stato membro, avrà il compito di coordinare le domande di assistenza provenienti da tutto il territorio comunitario (v.).
La Convenzione individua inoltre tre diverse forme di assistenza: su richiesta, spontanea e transfrontaliera.
L’assistenza su richiesta può consistere in una richiesta di informazioni, di sorveglianza su persone, merci o mezzi di trasporto o su una richiesta di indagine.
Le autorità cui viene indirizzata la richiesta da un altro Governo sono tenute a procedere come se agissero di propria iniziativa o su richiesta del proprio Stato membro.
L’assistenza spontanea prevede la possibilità di esercitare un controllo speciale senza necessità di una richiesta preventiva ogni qualvolta sussistano gravi presunzioni di reato, nonché l’obbligo di comunicare agli Stati membri i risultati dell’accertamento per i reati particolarmente gravi, quali traffico di droga, di materiale nucleare o di beni culturali, è infine contemplata una cooperazione transfrontaliera rafforzata. Tale forma di assistenza può giustificare l’inseguimento al di là delle frontiere di uno Stato membro anche in assenza di un’autorizzazione preventiva dello Stato interessato, come pure il proseguimento della sorveglianza di una persona sospettata di gravi infrazioni nel territorio di un altro Stato, purché si provveda ad informare del passaggio l’autorità competente dello Stato estero.
In questi casi i funzionari dell’amministrazione doganale potranno inoltre effettuare operazioni di infiltrazione, ossia agire con identità fittizia nel territorio di un altro Stato.

Adottata
: Bruxelles 18 dicembre 1997
Entrata in vigore
: —
Ratificata
: —