Convenzione di Schengen
Convenzione di Schengen
Si tratta della Convenzione di applicazione (del 19 giugno 1990) dell’Accordo siglato a Schengen il 14 giugno 1985, e riguardante le formalità doganali per i cittadini in transito sul territorio comunitario (v.).
I due atti sono stati inizialmente firmati dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dalla Germania e dai Paesi Bassi.
In seguito vi hanno aderito l’Italia, la Spagna e il Portogallo, la Grecia e l’Austria.
Durante la metà del 1994 erano state avviate le trattative per l’adesione della Finlandia e della Svezia all’Unione europea, divenuti poi Stati membri a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questi ultimi Stati, nonostante fossero interessati a partecipare agli Accordi di Schengen, erano già legati, insieme alla Danimarca, da un precedente accordo di libera circolazione (la cd. Unione nordica) stipulato con Norvegia e Islanda (Stati non membri dell’Unione). Tale Accordo prevedeva la soppressione dei controlli alle frontiere interne di Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Islanda: di conseguenza le frontiere dei primi tre paesi erano interne all’Unione nordica ma esterne allo spazio di Schengen. L’adesione di questi ultimi Stati alla Convenzione di Schengen avrebbe comportato necessariamente il ripristino dei controlli alle frontiere con la Norvegia e l’Islanda, dal momento che gli Stati non membri dell’Unione non potevano aderire alla Convenzione. Di qui la soluzione di stipulare, il 19 dicembre 1996, un apposito Accordo di cooperazione con Islanda e Norvegia contemporaneamente all’Accordo di adesione alla Convenzione di Svezia, Finlandia e Danimarca: in tal modo l’acquis di Schengen (v.) è stato esteso anche ai due paesi non membri dell’Unione.
I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione di Schengen sono:
— i cittadini degli Stati aderenti possono liberamente attraversare i confini di uno Stato membro senza dover sottostare ad alcun controllo (se non giustificato da motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale);
— l’instaurazione di una collaborazione tra le forze di polizia degli Stati aderenti, che preveda anche la possibilità di inseguire un ricercato entro i confini di un altro Stato;
— uno stretto coordinamento tra gli Stati per combattere fenomeni mafiosi, spaccio di droga, immigrazione clandestina e traffico di armi;
— la creazione di un sistema di collegamento telematico (v. SIS) per assicurare la rapida diffusione tra le forze di polizia degli Stati aderenti di informazioni riguardanti persone od oggetti sospetti.
L’entrata in vigore della Convenzione era inizialmente prevista in coincidenza con l’avvio del mercato unico (v.), il 1º gennaio 1993: dopo diverse proroghe, dovute soprattutto a difficoltà connesse alla creazione della rete telematica, essa è realmente entrata in vigore il 26 marzo 1995 tra sette Stati membri.
Per l’Italia l’accordo è divenuto operativo il 26 ottobre 1997, per l’Austria il 1° dicembre 1997.
Per la Grecia, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nonché per i due Stati associati, dovrebbero entrare in vigore a breve.
In occasione della firma del Trattato di Amsterdam (v.) si è colta l’occasione per riportare in ambito comunitario un aspetto del processo di integrazione che, per motivi essenzialmente politici, aveva finora dovuto procedere solo nell’ambito intergovernativo. Con un apposito protocollo (v.) allegato al Trattato di Amsterdam è stato infatti deciso di incorporare gli accordi di Schengen nel quadro giuridico e istituzionale dell’Unione. Di fatto ciò comporta che:
— il Comitato esecutivo istituito dai citati accordi è sostituito nella sua attività dal Consiglio dell’Unione europea;
— è estesa la competenza della Corte di giustizia anche a tutte le decisioni adottate in attuazione degli accordi, con esclusione di quelle attinenti al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna;
— gli Stati che in futuro decideranno di aderire all’Unione dovranno accettare integralmente le disposizioni contenute nell’accordo e nella convenzione di applicazione, nonché le decisioni di attuazione emanate dal Consiglio.
La comunitarizzazione (v.) degli accordi di Schengen è stata resa possibile dall’adozione del principio della cooperazione rafforzata (v.). Nel protocollo relativo all’introduzione dell’acquis di Schengen è esplicitamente affermato che tale accordo si applica soltanto ai tredici Stati membri firmatari (e ai due associati), escludendo il Regno Unito e l’Irlanda; questi due Stati potranno comunque aderire in un momento futuro.
Adottati: Accordo 14 giugno 1985
Convenzione 19 giugno 1990
Entrati in vigore: 26 marzo 1995
Ratificati: L. 30 settembre 1993, n. 388
Si tratta della Convenzione di applicazione (del 19 giugno 1990) dell’Accordo siglato a Schengen il 14 giugno 1985, e riguardante le formalità doganali per i cittadini in transito sul territorio comunitario (v.).
I due atti sono stati inizialmente firmati dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dalla Germania e dai Paesi Bassi.
In seguito vi hanno aderito l’Italia, la Spagna e il Portogallo, la Grecia e l’Austria.
Durante la metà del 1994 erano state avviate le trattative per l’adesione della Finlandia e della Svezia all’Unione europea, divenuti poi Stati membri a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questi ultimi Stati, nonostante fossero interessati a partecipare agli Accordi di Schengen, erano già legati, insieme alla Danimarca, da un precedente accordo di libera circolazione (la cd. Unione nordica) stipulato con Norvegia e Islanda (Stati non membri dell’Unione). Tale Accordo prevedeva la soppressione dei controlli alle frontiere interne di Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Islanda: di conseguenza le frontiere dei primi tre paesi erano interne all’Unione nordica ma esterne allo spazio di Schengen. L’adesione di questi ultimi Stati alla Convenzione di Schengen avrebbe comportato necessariamente il ripristino dei controlli alle frontiere con la Norvegia e l’Islanda, dal momento che gli Stati non membri dell’Unione non potevano aderire alla Convenzione. Di qui la soluzione di stipulare, il 19 dicembre 1996, un apposito Accordo di cooperazione con Islanda e Norvegia contemporaneamente all’Accordo di adesione alla Convenzione di Svezia, Finlandia e Danimarca: in tal modo l’acquis di Schengen (v.) è stato esteso anche ai due paesi non membri dell’Unione.
I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione di Schengen sono:
— i cittadini degli Stati aderenti possono liberamente attraversare i confini di uno Stato membro senza dover sottostare ad alcun controllo (se non giustificato da motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale);
— l’instaurazione di una collaborazione tra le forze di polizia degli Stati aderenti, che preveda anche la possibilità di inseguire un ricercato entro i confini di un altro Stato;
— uno stretto coordinamento tra gli Stati per combattere fenomeni mafiosi, spaccio di droga, immigrazione clandestina e traffico di armi;
— la creazione di un sistema di collegamento telematico (v. SIS) per assicurare la rapida diffusione tra le forze di polizia degli Stati aderenti di informazioni riguardanti persone od oggetti sospetti.
L’entrata in vigore della Convenzione era inizialmente prevista in coincidenza con l’avvio del mercato unico (v.), il 1º gennaio 1993: dopo diverse proroghe, dovute soprattutto a difficoltà connesse alla creazione della rete telematica, essa è realmente entrata in vigore il 26 marzo 1995 tra sette Stati membri.
Per l’Italia l’accordo è divenuto operativo il 26 ottobre 1997, per l’Austria il 1° dicembre 1997.
Per la Grecia, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nonché per i due Stati associati, dovrebbero entrare in vigore a breve.
In occasione della firma del Trattato di Amsterdam (v.) si è colta l’occasione per riportare in ambito comunitario un aspetto del processo di integrazione che, per motivi essenzialmente politici, aveva finora dovuto procedere solo nell’ambito intergovernativo. Con un apposito protocollo (v.) allegato al Trattato di Amsterdam è stato infatti deciso di incorporare gli accordi di Schengen nel quadro giuridico e istituzionale dell’Unione. Di fatto ciò comporta che:
— il Comitato esecutivo istituito dai citati accordi è sostituito nella sua attività dal Consiglio dell’Unione europea;
— è estesa la competenza della Corte di giustizia anche a tutte le decisioni adottate in attuazione degli accordi, con esclusione di quelle attinenti al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna;
— gli Stati che in futuro decideranno di aderire all’Unione dovranno accettare integralmente le disposizioni contenute nell’accordo e nella convenzione di applicazione, nonché le decisioni di attuazione emanate dal Consiglio.
La comunitarizzazione (v.) degli accordi di Schengen è stata resa possibile dall’adozione del principio della cooperazione rafforzata (v.). Nel protocollo relativo all’introduzione dell’acquis di Schengen è esplicitamente affermato che tale accordo si applica soltanto ai tredici Stati membri firmatari (e ai due associati), escludendo il Regno Unito e l’Irlanda; questi due Stati potranno comunque aderire in un momento futuro.
Adottati: Accordo 14 giugno 1985
Convenzione 19 giugno 1990
Entrati in vigore: 26 marzo 1995
Ratificati: L. 30 settembre 1993, n. 388