Controllo dei prezzi

Controllo dei prezzi

Si tratta di una >misura di effetto equivalente (v.) alle restrizioni quantitative (v.) all’importazione, vietate dall’articolo 28 del Trattato CE. La misura in questione è applicata indistintamente tanto ai prodotti stranieri che a quelli nazionali, e si sostanzia nel fissare il prezzo cui devono essere venduti i prodotti.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che almeno formalmente il controllo dei prezzi non rientra nei divieti previsti dal trattato, anche se questo non esclude che ci possa essere una discriminazione materiale, qualora i prezzi soggetti al controllo siano fissati ad un livello tale da rendere lo smercio dei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti interni corrispondenti.
Un esempio in tal senso è la fissazione di un prezzo massimo, tale che gli operatori che intendono importare i prodotti stranieri possono farlo solo in perdita, a tutto vantaggio dei prodotti nazionali che non devono sopportare i maggiori costi dovuti alle spese di trasporto o alle differenze di cambio.