Controllo delle concentrazioni e fusioni di imprese
Controllo delle concentrazioni e fusioni di imprese Regolamento 21 dicembre 1989, n. 4064/89/CEE
Tutte le operazioni di concentrazione di imprese (v.) o fusione di imprese che superano la cd. dimensione comunitaria, devono essere autorizzate dalla Commissione, alla quale spetta il compito di valutare la compatibilità con il mercato unico (v.), ed il rispetto delle regole di concorrenza (v. Politica della concorrenza).
L’autorizzazione della Commissione si rende necessaria quando:
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro (v.);
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro;
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro.
Dopo aver effettuato la propria valutazione la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune le operazioni che non creano o non rafforzano una posizione dominante (v. Abuso di posizione dominante).
Tutte le operazioni di concentrazione di imprese (v.) o fusione di imprese che superano la cd. dimensione comunitaria, devono essere autorizzate dalla Commissione, alla quale spetta il compito di valutare la compatibilità con il mercato unico (v.), ed il rispetto delle regole di concorrenza (v. Politica della concorrenza).
L’autorizzazione della Commissione si rende necessaria quando:
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro (v.);
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro;
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro.
Dopo aver effettuato la propria valutazione la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune le operazioni che non creano o non rafforzano una posizione dominante (v. Abuso di posizione dominante).