Contingentamenti

Contingentamenti artt. 28-31 Trattato CE

Rappresentano restrizioni quantitative (v.) stabilite da un paese all’importazione o all’esportazione di un determinato bene. I contingentamenti all’importazione possono essere assoluti, quando fissano un tetto massimo al volume o, più raramente, al valore delle importazioni, o tariffari, quando le merci importate nei limiti fissati dalle autorità pubbliche godono di un regime tariffario inferiore a quello di cui usufruiscono i prodotti che eccedono la quota fissata dal paese che adotta una simile politica. I contingentamenti possono essere imposti anche per le merci destinate all’esportazione.
L’adozione dei contingentamenti è vietata tra i paesi della Comunità europea.