Contesto istituzionale unico
Contesto istituzionale unico art. 3 Trattato sull’Unione europea
Il Trattato sull’Unione europea ha sancito (art. 3) l’unicità dell’assetto istituzionale comunitario in modo da assicurare la continuità e la coerenza delle azioni svolte dall’Unione per il perseguimento dei suoi obiettivi, pur sempre nel rispetto dell’acquis communautaire (v.).
Ciò significa che le istituzioni che operano tradizionalmente nel contesto comunitario (v. Primo pilastro), affiancano il Consiglio europeo (v.) nelle attività che rientrano nell’ambito della cooperazione intergovernativa (v.) della PESC (v.) e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
La presenza di un quadro istituzionale unico nasce dalla volontà degli Stati membri di non voler creare, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, due entità separate ma una unica struttura in cui si affiancavano le tradizionali Comunità europee e il pilastro della cooperazione internazionale.
In realtà il Trattato sull’Unione europea non ha proceduto ad un vero e proprio accorpamento delle istituzioni poiché esistono ancora istituzioni che operano esclusivamente nell’ambito delle Comunità europee, come ad esempio gli organismi che regolano l’unione economica e monetaria (v. UEM) o il Comitato economico e sociale, previsto solo dai Trattati CE ed EURATOM. Allo stesso tempo, però, anche le istituzioni che operano in tutti e tre i pilastri (v. >Pilastri dell'Unione europea) hanno diverse competenze: nel pilastro comunitario il Consiglio dell’Unione e il Parlamento esercitano la funzione legislativa mentre la Commissione quella esecutiva e al Parlamento è, inoltre, attribuito anche un controllo politico; negli altri due pilastri, invece, le stesse istituzioni svolgono un ruolo meno incisivo poiché il motore dell’attività dell’Unione è rappresentato dal Consiglio europeo. La Corte di Giustizia, inoltre, non ha alcuna competenza nelle materie rientranti nel secondo pilastro.
Il Trattato sull’Unione europea ha sancito (art. 3) l’unicità dell’assetto istituzionale comunitario in modo da assicurare la continuità e la coerenza delle azioni svolte dall’Unione per il perseguimento dei suoi obiettivi, pur sempre nel rispetto dell’acquis communautaire (v.).
Ciò significa che le istituzioni che operano tradizionalmente nel contesto comunitario (v. Primo pilastro), affiancano il Consiglio europeo (v.) nelle attività che rientrano nell’ambito della cooperazione intergovernativa (v.) della PESC (v.) e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
La presenza di un quadro istituzionale unico nasce dalla volontà degli Stati membri di non voler creare, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, due entità separate ma una unica struttura in cui si affiancavano le tradizionali Comunità europee e il pilastro della cooperazione internazionale.
In realtà il Trattato sull’Unione europea non ha proceduto ad un vero e proprio accorpamento delle istituzioni poiché esistono ancora istituzioni che operano esclusivamente nell’ambito delle Comunità europee, come ad esempio gli organismi che regolano l’unione economica e monetaria (v. UEM) o il Comitato economico e sociale, previsto solo dai Trattati CE ed EURATOM. Allo stesso tempo, però, anche le istituzioni che operano in tutti e tre i pilastri (v. >Pilastri dell'Unione europea) hanno diverse competenze: nel pilastro comunitario il Consiglio dell’Unione e il Parlamento esercitano la funzione legislativa mentre la Commissione quella esecutiva e al Parlamento è, inoltre, attribuito anche un controllo politico; negli altri due pilastri, invece, le stesse istituzioni svolgono un ruolo meno incisivo poiché il motore dell’attività dell’Unione è rappresentato dal Consiglio europeo. La Corte di Giustizia, inoltre, non ha alcuna competenza nelle materie rientranti nel secondo pilastro.