Consiglio europeo

Consiglio europeo art. 4 Trattato sull’Unione europea

Il Consiglio Europeo è nato inizialmente come un organo informale di cooperazione politica che riuniva almeno due volte l’anno i capi di Stato e di governo dei diversi Stati membri.
Non era un organo previsto dai Trattati istitutivi delle Comunità e doveva originariamente svolgere un ruolo di stimolo per le più importanti iniziative politiche della Comunità nonché dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica sorte in seno al >Consiglio dell’Unione europea (v.). Le riunioni di questo organo erano molto informali: soltanto in seguito esse hanno assunto una ben definita cadenza (che in genere coincide con la fine della presidenza semestrale di ciascuno Stato membro) e rappresentano ormai un appuntamento molto importante nella definizione delle linee d’azione della Comunità.
Il riconoscimento formale del fondamentale ruolo assunto nel corso degli anni è avvenuto dapprima con l’Atto unico europeo (v. AUE) e poi più esplicitamente con il Trattato di Maastricht (v.). Secondo l’articolo 4, infatti, spetta a quest’organo dare “all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali”. Con il secondo comma si stabilisce, invece, che il Consiglio riunisce almeno due volte l’anno i capi di Stato e di governo nonché il Presidente della Commissione; di fatto si formalizza una procedura ormai già ampiamente collaudata da diversi anni.
Da tale norma si evince che:
— il Consiglio europeo è un organo delle Comunità (si parla infatti di “Stati membri”);
— le sue competenze non sono stabilite, pertanto si può ritenere che, secondo la prassi già instauratasi, esso possa continuare a svolgere attività di orientamento politico;
— di conseguenza, il Consiglio, dal punto di vista giuridico è privo di poteri decisionali (BOSCO), in quanto non è prevista una competenza di attribuzione, ad eccezione di quanto dispone in merito il Trattato di Maastricht.
Discussa è la natura degli atti adottati dal Consiglio europeo, anche se si propende per la valenza politica, più che giuridica degli stessi; ciononostante, non bisogna privare del giusto rilievo le deliberazioni del Consiglio europeo.
Nonostante il Consiglio europeo non sia l’organo legislativo della Comunità, il Trattato di Maastricht ha contemplato due casi in cui lo stesso esercita poteri decisionali:
unione economica e monetaria (v. UEM). Il Consiglio europeo ha provveduto a stabilire nel mese di maggio ’98 quali Stati rispettavano i criteri di convergenza (v.) e potevano pertanto procedere sulla strada della moneta unica (v. Euro);
politica estera e di sicurezza comune (v. PESC). Spetta al Consiglio europeo definire gli orientamenti generali e le strategie comuni (v.) sulla cui base dovrà operare il Consiglio dei ministri.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha in seguito provveduto a conferire al Consiglio altre attribuzioni in materia di:
— cooperazione rafforzata (v. Principio della cooperazione rafforzata). In questo caso il compito è quello di dirimere eventuali contrasti nati dall’opposizione di uno Stato alla concessione dell’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata (art. 11 Trattato CE);
— sanzioni a carico degli Stati che non rispettano i diritti umani (v.). È compito del Consiglio constatare una violazione grave e persistente dei diritti fondamentali dell’uomo e comminare (nonché successivamente revocare) la relativa sanzione (art. 7 TUE);
occupazione (v.). Riceve dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione una relazione annuale sulla situazione occupazionale e adotta le conclusioni del caso; su questa base saranno elaborati gli orientamenti di cui dovranno tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (art. 128 Trattato CE).