Consiglio di associazione

Consiglio di associazione

Organismo creato per sorvegliare l’attuazione degli accordi di associazione (v.). Esso esamina tutte le problematiche relative all’accordo e tutte le questioni, sia esse bilaterali che internazionali, di reciproco interesse.
Il Consiglio di associazione è composto da membri del >Consiglio dell’Unione europea (v.), della Commissione delle Comunità europee (v.) e da membri designati dai governi degli Stati contraenti l’accordo.
La presidenza è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell’Unione e da un membro del governo firmatario l’accordo di associazione.
Il Consiglio è assistito nell’esercizio delle sue funzioni da:
— un Comitato di associazione, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento interno del Consiglio;
— un Segretariato, formato da un agente della Comunità e da un agente del governo dello Stato.
Il Consiglio di associazione può emanare decisioni, vincolanti per le parti, e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo di associazione.