Concentrazione di imprese

Concentrazione di imprese Regolamento CEE 21 dicembre 1989, n. 4064/89; Regolamento CE 30 giugno 1997, n. 1310/97

Processo attraverso il quale le imprese si raggruppano allo scopo di indebolire la concorrenza ed accrescere la quota di controllo del mercato.
Nel Trattato CE mancano esplicite previsioni normative volte a disciplinare le concentrazioni tra imprese sotto il profilo della concorrenza. Ciò è dovuto al fatto che i redattori del trattato ritenevano la creazione di un apposito strumento di controllo del fenomeno non necessario poiché, negli anni cinquanta, sul mercato esistevano solo molte piccole e medie imprese (v. PMI). Di conseguenza le concentrazioni tra imprese venivano addirittura favorite allo scopo di creare organizzazioni di dimensioni adatte alla Comunità europea.
Nel corso degli anni, con il moltiplicarsi delle fusioni di imprese (v.) e delle acquisizioni tra imprese, si è reso necessario tutelare la concorrenza anche dalle concentrazioni.
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha cercato di colmare la lacuna normativa comunitaria a riguardo, attraverso un’interpretazione estensiva degli artt. 81, relativo al controllo delle imprese, e 82, relativo alla repressione degli abusi di posizione dominante (v.).
La Corte ha affermato inizialmente che “le concentrazioni cui partecipano imprese aventi una posizione dominante possono, in talune circostanze, essere considerate casi di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 86, e quindi vietati” (sentenza 21-2-1973, nel caso Continental Can Company Inc. di New York).
In seguito è pervenuta ad una interpretazione ancor più evolutiva, affermando la possibilità di applicazione cumulativa degli artt. 81 e 82 alla concentrazione (sentenza 17-11-1987, nel caso Philip Morris Inc.).
L’interpretazione giurisprudenziale anzidetta ha improntato la formazione del regolamento n. 4064 sul controllo della concentrazione, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 1989, la cui applicazione è demandata alla competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo della Corte di Giustizia.
L’art. 3, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che si ha un’operazione di concentrazione quando due o più imprese procedono ad una fusione, oppure quando una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’impresa, o una o più imprese, acquistano direttamente od indirettamente (sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo) il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.
Tutte le operazioni di concentrazione devono essere notificate alla Commissione, la quale dovrà dichiarare (con una decisione) l’accertata compatibilità delle stesse con il mercato comune (v.), ovvero ordinare (in ipotesi di incompatibilità) la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.
L’incompatibilità, in particolare, riguarda quelle operazioni che creano o rafforzano una posizione dominante, sì da ostacolare in modo significativo il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.
La procedura prevista dal suddetto regolamento è stata innovata dal regolamento del 30 giugno 1997, n. 1310.
La nuova soluzione ha ampliato la competenza della Commissione, finora limitata ai casi più rilevanti, abbassando la soglia del fatturato necessario per l’esame delle operazioni di fusione e concentrazione da parte del Commissario europeo.