Competenze esterne della Comunità europea

Competenze esterne della Comunità europea artt. 133 e 310 Trattato CE

Le competenze esterne sono ripartite tra la Comunità e gli Stati membri: se esercitate integralmente dalla prima, sono definite “esclusive” (ad es. politica agricola comune); mentre se sono esercitate insieme con gli Stati membri vengono definite “miste” (ad es. politica dei trasporti).
In realtà queste due diverse tipologie sono state delineate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (v.) basandosi sulla teoria dei poteri impliciti (v.); il Trattato CE, infatti, attribuisce esplicitamente competenze esterne alla Comunità solo per la politica commerciale comune (v.) e per gli accordi di associazione (v.).
Inoltre, da quando hanno acquistato sempre più rilevanza il dovere di cooperazione e di coordinamento in nome dell’unità della rappresentanza internazionale, l’esercizio delle competenze esterne si è sempre più ridotto. Se a ciò si aggiunge che in materia di politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) le relazioni esterne sono rette dal metodo intergovernativo (v.), si può comprendere il ristretto campo d’azione della Comunità nell’esercizio delle competenze esterne.