Commissione delle Comunità europee
Commissione delle Comunità europee artt. 211-219 Trattato CE; Regolamento interno 18 settembre 1999
[200 rue de Loi, B-1049 Bruxelles; tel.: (2) 2991111; fax: (2) 2950138 - internet: www.europa.eu.int/comm/]
La Commissione unica delle Comunità europee, istituita nel 1965 col Trattato di fusione degli esecutivi (v.), ha ereditato le competenze precedentemente attribuite dal Trattato di Parigi all’Alta Autorità della CECA e dai Trattati di Roma alla Commissione della CEE e dell’Euratom.
Per le sue funzioni e per le sue caratteristiche di indipendenza rispetto ai governi degli Stati membri, la Commissione è l’istituzione delle Comunità europee che presenta più evidenti caratteri di originalità.
La Commissione è nominata, attraverso una procedura che si articola in varie fasi:
— i governi degli Stati membri designano la persona che intendono nominare Presidente della Commissione (v.); la nomina è approvata dal Parlamento europeo;
— i governi procedono poi alla designazione degli altri membri della Commissione di comune accordo con il Presidente designato;
— il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio così formato: dopodiché avrà luogo la nomina della Commissione nel suo complesso da parte dei governi, che agiscono di comune accordo.
Il ruolo del Presidente è stato rafforzato dal Trattato di Amsterdam (v.) sotto due profili. In primo luogo partecipa attivamente alla scelta degli altri commissari (in precedenza era solo consultato) e in secondo luogo si vede attribuire un vero ruolo di leadership, dal momento che l’art. 219 specifica che “la Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente”.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro e non più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato (art. 213).
Anche se i trattati tacciono in tal senso, la prassi è che gli Stati maggiori accreditano due rappresentanti nella Commissione.
Attualmente la Commissione è formata da 20 membri: due membri per la Francia, l’Italia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna e uno per gli altri Stati.
Il mandato dei commissari dura cinque anni ed è rinnovabile.
Al suo interno la Commissione può nominare uno o due vicepresidenti (art. 217).
I Commissari sono nominati a titolo individuale e devono esercitare “le loro funzioni in piena indipendenza” (art. 213).
La loro indipendenza è tutelata da una serie di norme che creano dei precisi obblighi a carico dei singoli commissari e, correlativamente, per gli Stati membri.
Al fine di garantire la massima indipendenza e trasparenza all’attività dell’istituzione, la Commissine ha adottato, nell’ambito del programma di riforma la Commissione di domani, tre codici di condotta (v.) che fissano le regole di comportamento e funzionamento della futura commissione.
Pertanto la Commissione (così come la Corte di Giustizia e il Parlamento e a differenza del Consiglio) è un organo formato da individui e non da rappresentanti degli Stati, ed agisce nell’esclusivo interesse della Comunità.
Le volizioni dei singoli componenti della Commissione che concorrono a formare la volontà dell’organo collegiale, non sono, dunque, riferite agli Stati membri d’appartenenza, ma restano volizioni individuali e solo la volontà collegiale dell’organo viene in rilievo divenendo così imputabile alla Comunità nel suo complesso.
A conferma di tale indipendenza gioca il fatto che i membri della Commissione non possono essere rimossi né dai governi nazionali, né dal Consiglio. Un provvedimento in tal senso può essere preso solo dal Parlamento attraverso la cd. mozione di censura (v.).
L’art. 218 stabilisce che la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione.
Tale regolamento, del 18 settembre 1999, indica sistematicamente i criteri di organizzazione del lavoro della Commissione, il quorum per la validità delle riunioni, i rapporti fra la Commissione e i servizi da essa dipendenti.
All’atto dell’insediamento la Commissione organizza il proprio lavoro ripartendo fra i suoi membri i compiti di supervisione dell’attività delle varie unità amministrative nelle quali è articolata la propria struttura burocratica: direzioni generali (v.), uffici, servizi autonomi.
I poteri della Commissione possono essere distinti in tre grandi gruppi:
— funzione di proposta o iniziativa legislativa (v.);
— funzione esecutiva: tale funzione si sostanzia nella emanazione di atti di esecuzione, cioè di regolamenti comunitari (v.) destinati ad integrare altri regolamenti emanati dal Consiglio, e nella vigilanza sull’osservanza dei trattati:
— funzione di rappresentanza: la Commissione rappresenta la Comunità sia in ciascuno degli Stati membri che nei rapporti con gli altri Stati. Sono sue prerogative: la negoziazione di accordi, le relazioni internazionali e i rapporti con le altre organizzazioni internazionali.
La commissione europea
Commissario Stato Portafoglio
Romano Prodi Italia Presidente
Neil Kinnock Regno Unito Vice Presidente - Riforma amministrativa
Loyola de Palacio Spagna Vice Presidente - Relazioni con il Parlamento europeo - Trasporti - Energia
Mario Monti Italia Concorrenza
Franz Fischler Austria Agricoltura e pesca
Erkki Liikanen Finlandia Imprese e società dell’informazione
Frits Bolkestein Paesi Bassi Mercato interno
Philippe Busquin Belgio Ricerca & sviluppo tecnologico
Pedro Solbes Mira Spagna Affari economici e monetari
Poul Nielson Danimarca Sviluppo e aiuti umanitari
Günter Verheugen Germania Allargamento
Chris Patten Regno Unito Relazioni esterne
Pascal Lamy Francia Commercio
David Byrne Irlanda Salute e tutela dei consumatori
Michel Barnier Francia Politica regionale
Viviane Reding Lussemburgo Educazione e cultura
Michaele Schreyer Germania Bilancio
Margot Wallström Svezia Ambiente
Antonio Vitorino Portogallo Giustizia e affari interni
Anna Diamantopoulo Grecia Lavoro e affari sociali
[200 rue de Loi, B-1049 Bruxelles; tel.: (2) 2991111; fax: (2) 2950138 - internet: www.europa.eu.int/comm/]
La Commissione unica delle Comunità europee, istituita nel 1965 col Trattato di fusione degli esecutivi (v.), ha ereditato le competenze precedentemente attribuite dal Trattato di Parigi all’Alta Autorità della CECA e dai Trattati di Roma alla Commissione della CEE e dell’Euratom.
Per le sue funzioni e per le sue caratteristiche di indipendenza rispetto ai governi degli Stati membri, la Commissione è l’istituzione delle Comunità europee che presenta più evidenti caratteri di originalità.
La Commissione è nominata, attraverso una procedura che si articola in varie fasi:
— i governi degli Stati membri designano la persona che intendono nominare Presidente della Commissione (v.); la nomina è approvata dal Parlamento europeo;
— i governi procedono poi alla designazione degli altri membri della Commissione di comune accordo con il Presidente designato;
— il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio così formato: dopodiché avrà luogo la nomina della Commissione nel suo complesso da parte dei governi, che agiscono di comune accordo.
Il ruolo del Presidente è stato rafforzato dal Trattato di Amsterdam (v.) sotto due profili. In primo luogo partecipa attivamente alla scelta degli altri commissari (in precedenza era solo consultato) e in secondo luogo si vede attribuire un vero ruolo di leadership, dal momento che l’art. 219 specifica che “la Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente”.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro e non più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato (art. 213).
Anche se i trattati tacciono in tal senso, la prassi è che gli Stati maggiori accreditano due rappresentanti nella Commissione.
Attualmente la Commissione è formata da 20 membri: due membri per la Francia, l’Italia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna e uno per gli altri Stati.
Il mandato dei commissari dura cinque anni ed è rinnovabile.
Al suo interno la Commissione può nominare uno o due vicepresidenti (art. 217).
I Commissari sono nominati a titolo individuale e devono esercitare “le loro funzioni in piena indipendenza” (art. 213).
La loro indipendenza è tutelata da una serie di norme che creano dei precisi obblighi a carico dei singoli commissari e, correlativamente, per gli Stati membri.
Al fine di garantire la massima indipendenza e trasparenza all’attività dell’istituzione, la Commissine ha adottato, nell’ambito del programma di riforma la Commissione di domani, tre codici di condotta (v.) che fissano le regole di comportamento e funzionamento della futura commissione.
Pertanto la Commissione (così come la Corte di Giustizia e il Parlamento e a differenza del Consiglio) è un organo formato da individui e non da rappresentanti degli Stati, ed agisce nell’esclusivo interesse della Comunità.
Le volizioni dei singoli componenti della Commissione che concorrono a formare la volontà dell’organo collegiale, non sono, dunque, riferite agli Stati membri d’appartenenza, ma restano volizioni individuali e solo la volontà collegiale dell’organo viene in rilievo divenendo così imputabile alla Comunità nel suo complesso.
A conferma di tale indipendenza gioca il fatto che i membri della Commissione non possono essere rimossi né dai governi nazionali, né dal Consiglio. Un provvedimento in tal senso può essere preso solo dal Parlamento attraverso la cd. mozione di censura (v.).
L’art. 218 stabilisce che la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione.
Tale regolamento, del 18 settembre 1999, indica sistematicamente i criteri di organizzazione del lavoro della Commissione, il quorum per la validità delle riunioni, i rapporti fra la Commissione e i servizi da essa dipendenti.
All’atto dell’insediamento la Commissione organizza il proprio lavoro ripartendo fra i suoi membri i compiti di supervisione dell’attività delle varie unità amministrative nelle quali è articolata la propria struttura burocratica: direzioni generali (v.), uffici, servizi autonomi.
I poteri della Commissione possono essere distinti in tre grandi gruppi:
— funzione di proposta o iniziativa legislativa (v.);
— funzione esecutiva: tale funzione si sostanzia nella emanazione di atti di esecuzione, cioè di regolamenti comunitari (v.) destinati ad integrare altri regolamenti emanati dal Consiglio, e nella vigilanza sull’osservanza dei trattati:
— funzione di rappresentanza: la Commissione rappresenta la Comunità sia in ciascuno degli Stati membri che nei rapporti con gli altri Stati. Sono sue prerogative: la negoziazione di accordi, le relazioni internazionali e i rapporti con le altre organizzazioni internazionali.
La commissione europea
Commissario Stato Portafoglio
Romano Prodi Italia Presidente
Neil Kinnock Regno Unito Vice Presidente - Riforma amministrativa
Loyola de Palacio Spagna Vice Presidente - Relazioni con il Parlamento europeo - Trasporti - Energia
Mario Monti Italia Concorrenza
Franz Fischler Austria Agricoltura e pesca
Erkki Liikanen Finlandia Imprese e società dell’informazione
Frits Bolkestein Paesi Bassi Mercato interno
Philippe Busquin Belgio Ricerca & sviluppo tecnologico
Pedro Solbes Mira Spagna Affari economici e monetari
Poul Nielson Danimarca Sviluppo e aiuti umanitari
Günter Verheugen Germania Allargamento
Chris Patten Regno Unito Relazioni esterne
Pascal Lamy Francia Commercio
David Byrne Irlanda Salute e tutela dei consumatori
Michel Barnier Francia Politica regionale
Viviane Reding Lussemburgo Educazione e cultura
Michaele Schreyer Germania Bilancio
Margot Wallström Svezia Ambiente
Antonio Vitorino Portogallo Giustizia e affari interni
Anna Diamantopoulo Grecia Lavoro e affari sociali