Commercio elettronico

Commercio elettronico

Con l’espressione commercio elettronico (nella terminologia anglosassone e-commerce) s’intende la vendita on line di beni e servizi. Attraverso il commercio elettronico è possibile effettuare (o anche solo pubblicizzare) innumerevoli transazioni di beni, servizi e prodotti finanziari, offrendo assistenza ai propri clienti in tutto il mondo.
Attualmente è possibile distinguere tre canali attraverso i quali si sviluppa il commercio elettronico:
— le vendite televisive via etere e via cavo;
— le vendite su Internet;
— le vendite tramite la televisione interattiva.
La Comunità europea ha affrontato le problematiche del commercio elettronico sotto due profili: da un lato incentivando e favorendo lo sviluppo di questo nuovo e potente strumento per gli scambi commerciali e dall’altro tentando di delineare un quadro giuridico unitario in ambito europeo, al fine di salvaguardare i consumatori (v. Tutela dei consumatori) e la concorrenza (v. Politica della concorrenza).
Sotto il primo profilo le politiche comunitarie hanno fornito un concreto sostegno allo sviluppo della >società dell’informazione (v.), favorendo varie iniziative e inglobando tale obiettivo nell’ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (v.).
Per quanto riguarda il secondo profilo la Comunità, al fine di definire gli adempimenti e le responsabilità dei soggetti che partecipano in una transazione on line di beni e di favorire lo sviluppo della materia, ha elaborato una direttiva che regola gli aspetti giuridici del commercio elettronico. La proposta, sulla quale è stata raggiunta una posizione comune (v.) in seno al Consiglio il 7 dicembre 1999, è in attesa di essere approvata con un testo definitivo.
Il provvedimento si propone di armonizzare le legislazioni dei singoli Stati membri e fissa dei principi cardine che consentono di tutelare il consumatore e l’interesse pubblico (v. Servizio pubblico). In particolare sono definiti i seguenti principi:
— posizione giuridica dell’operatore in relazione allo Stato in cui opera, stabilendo un criterio di determinazione che permette di individuare lo Stato al quale l’operatore è soggetto per gli adempimenti giuridici e burocratici;
— conclusione dei contratti in rete, fissando una possibile forma contrattuale;
— la responsabilità degli intermediari dei servizi on line, con un’esatta definizione delle responsabilità di colui che fa l’intermediario nelle singole transazioni;
— comunicazioni commerciali, con la fissazione in particolare delle regole relative alla pubblicità (v.) della categoria dei liberi professionisti.