Comitologia

Comitologia art. 202 Trattato CE; Decisione 28 giugno 1999, n. 468/1999/CE

Termine che indica lo studio del ruolo e dei poteri delle diverse istituzioni comunitarie. In particolare, la comitologia punta la sua attenzione sul processo decisionale, che viene sempre più delegato ad appositi comitati piuttosto che esercitato dalle istituzioni deputate. In effetti, anche se la Commissione delle Comunità europee (v.) dispone in principio della totalità del potere esecutivo, deve comunque tener conto dei pareri dei comitati speciali incaricati dal >Consiglio dell’Unione europea (v.) di assisterla.
Tali Comitati sono da più parti considerati come organi che privilegiano le pratiche interstatali a scapito delle procedure comunitarie.
Il ruolo e i rapporti tra la Commissione ed i Comitati sono stati definiti dalla decisione del Consiglio, nel giugno 1999, che ha dettato le modalità a cui deve attenersi la Commissione allorquando deve emanare provvedimenti di esecuzione di atti del Consiglio. In particolare tale decisione distingue tra:
comitato consultivo (v.), il cui parere non è vincolante per la Commissione che può liberamente discostarsene;
comitato di gestione (v.), il cui parere è parzialmente vincolante, poiché la Commissione può adottare un provvedimento difforme comunicandolo però al Consiglio;
comitato di regolamentazione (v.), il cui parere è vincolante.
La natura del Comitato è deciso di volta in volta dal Consiglio, all’atto della delega alla Commissione della normativa di attuazione.