Comitato politico
Comitato politico art. 25 Trattato sull’Unione europea
Organo, dipendente dal Consiglio dell’Unione, che ha il compito di controllare la situazione internazionale nei settori relativi alla politica estera e di sicurezza comune (v. PESC). Esso, inoltre, formula pareri (v.) al Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo e controlla l’applicazione delle politiche concordate, fatte comunque salve al riguardo le competenze della Presidenza del Consiglio (v.) e della Commissione.
Nella sua originaria formulazione, la disposizione del trattato prevedeva che il Comitato politico si componesse di direttori politici; con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam (v.) non viene più definita la sua composizione. La dichiarazione n. 5 allegata al Trattato, comunque, impone agli Stati membri di organizzarsi perché il Comitato possa essere convocato in qualunque momento a livello di direttori politici o supplenti.
Organo, dipendente dal Consiglio dell’Unione, che ha il compito di controllare la situazione internazionale nei settori relativi alla politica estera e di sicurezza comune (v. PESC). Esso, inoltre, formula pareri (v.) al Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo e controlla l’applicazione delle politiche concordate, fatte comunque salve al riguardo le competenze della Presidenza del Consiglio (v.) e della Commissione.
Nella sua originaria formulazione, la disposizione del trattato prevedeva che il Comitato politico si componesse di direttori politici; con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam (v.) non viene più definita la sua composizione. La dichiarazione n. 5 allegata al Trattato, comunque, impone agli Stati membri di organizzarsi perché il Comitato possa essere convocato in qualunque momento a livello di direttori politici o supplenti.