Comitato economico e finanziario
Comitato economico e finanziario art. 114 Trattato CE; Decisione 21 dicembre 1998, n. 98/743/CE
Comitato che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, il Comitato monetario (v.). La Commissione e la Banca centrale europea (v. BCE) nominano ciascuno non più di due membri del Comitato e due supplenti: si tratta di alti funzionari delle Banche centrali, della BCE e dei Ministeri delle finanze e del tesoro.
Il Comitato formula pareri su richiesta del Consiglio e della Commissione; segue la situazione economico-finanziaria degli Stati membri e degli Stati non partecipanti all’>area dell’euro (v.) e riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione; esamina almeno una volta l’anno la situazione relativa ai movimenti di capitale; prepara i lavori dell’ECOFIN (v.).
Comitato che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, il Comitato monetario (v.). La Commissione e la Banca centrale europea (v. BCE) nominano ciascuno non più di due membri del Comitato e due supplenti: si tratta di alti funzionari delle Banche centrali, della BCE e dei Ministeri delle finanze e del tesoro.
Il Comitato formula pareri su richiesta del Consiglio e della Commissione; segue la situazione economico-finanziaria degli Stati membri e degli Stati non partecipanti all’>area dell’euro (v.) e riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione; esamina almeno una volta l’anno la situazione relativa ai movimenti di capitale; prepara i lavori dell’ECOFIN (v.).