Comitato di regolamentazione

Comitato di regolamentazione art. 202 Trattato CE; art. 5 Decisione 28 giugno 1999, n. 468/1999/CE

Organismo consultivo che assiste la Commissione nell’esercizio delle competenze di esecuzione che le sono conferite da Consiglio dell’Unione europea (v. Comitologia). È composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
A differenza del parere reso dal Comitato consultivo (v.) e dal Comitato di gestione (v.), quello del Comitato di regolamentazione è vincolante e non può essere ignorato dalla Commissione; in caso di disaccordo (o in mancanza di parere) quest’ultima deve formulare una proposta in merito alle misure da prendere da sottoporre al Consiglio, informando allo stesso tempo anche il Parlamento europeo.
Quest’ultimo, se ritiene che la proposta della Commissione eccede le sue competenze di esecuzione, informa il Consiglio il quale può (entro un termine massimo di tre mesi) manifestare, a maggioranza qualificata, la sua opposizione alla proposta oppure non pronunciarsi. Nel primo caso la Commissione esamina l’opposizione e presenta una proposta modificata o una proposta legislativa conforme al trattato. Nel secondo caso la Commissione adotta il provvedimento di esecuzione senza modifiche.
Sono sottoposte al Comitato di regolamentazione misure di portata generale che sono dirette a dare applicazione agli elementi essenziali di un atto. Si tratta di misure concernenti la salute (v. Sanità pubblica) o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante nonché quelle dirette ad aggiornare o adeguare alcune disposizioni anche non essenziali di un atto.