Comitato di conciliazione

Comitato di conciliazione art. 251 Trattato CE; Dichiarazione comune 4 maggio 1999

Nell’ambito della procedura di codecisione (v.) è l’organo che ha il compito di predisporre un testo comune che rappresenti un compromesso tra la posizione del >Consiglio dell’Unione europea (v.) e quella del Parlamento europeo (v.).
Il Comitato di conciliazione, composto da membri del Consiglio e del Parlamento, è convocato dal Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente del Parlamento europeo (v.); questi ultimi esercitano congiuntamente la presidenza del Comitato e a turno ne presiedono le riunioni.
Ai lavori del Comitato partecipa anche la Commissione che prende tutte le iniziative necessarie (in particolare progetti di compromesso) per addivenire ad un ravvicinamento tra le posizioni del Parlamento e del Consiglio.
Il Comitato, sulla base della proposta della Commissione, della posizione comune (v.) del Consiglio, degli emendamenti proposti dal Parlamento e dei pareri (v.) della Commissione su questi ultimi, e di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento e del Consiglio, può elaborare un progetto comune.
Se il Comitato riesce ad approvare un progetto comune, il testo di quest’ultimo, approvato dai copresidenti, viene trasmesso ai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio e sottoposto a votazione in seno alle due istituzioni; in mancanza di accordo i copresidenti informano i Presidenti delle istituzioni.