Comitato delle Regioni

Comitato delle Regioni artt. 263-265 Trattato CE
[rue Belliard, 79, B-1040 Bruxelles; tel.: (2) 2822211; fax: (2) 2822325 - internet: www.cor.eu.int]

Organo a carattere consultivo istituito dal Trattato di Maastricht (v.) e composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio dell’Unione europea che delibera all’unanimità. È formato da 222 membri. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità, e non sono vincolati da alcun mandato.
Il Comitato delle Regioni è convocato dal Presidente, che dura in carica 2 anni, su richiesta del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, ma può anche riunirsi di propria iniziativa. Nel consultare il Comitato, il Consiglio e la Commissione fissano, qualora lo ritengano opportuno, un termine per la presentazione del suo parere; tale termine non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Il Comitato delle Regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
I membri del Comitato (222) sono così suddivisi: Germania, Francia, Italia e Regno Unito 24; Spagna 21; Belgio, Austria, Svezia, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo 12; Danimarca, Finlandia e Irlanda 9; Lussemburgo 6.