Comitato consultivo

Comitato consultivo art. 202 Trattato CE; art. 3 Decisione 28 giugno 1999, n. 468/1999/CE

È un organismo che affianca la Commissione nell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite dal Consiglio dell’Unione europea. Infatti, ad eccezione del caso in cui il Consiglio si riserva il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione, queste ultime sono esercitate dalla Commissione seguendo tre tipi di procedure (v. Comitologia): la procedura consultiva, la procedura di gestione e la procedura di regolamentazione. Nel primo caso è assistita dal Comitato consultivo, mentre negli altri due è assistita, rispettivamente, dal Comitato di gestione (v.) e dal Comitato di regolamentazione (v.).
Nella procedura di consultazione, applicata ogni qualvolta si ritiene sia appropriata, la Commissione è assistita dal Comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e dal rappresentante della Commissione. Il suo compito è quello di esprimere un parere su un progetto di misure che devono essere adottate dalla Commissione. Il parere (che non è vincolante) è messo a verbale ed è tenuto comunque in massima considerazione.