Codificazione dei testi legislativi

Codificazione dei testi legislativi Accordo interistituzionale 20 dicembre 1994

È l’adozione di un atto giuridico nuovo, attraverso la sua pubblicazione nella serie L della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE); tale atto mira ad integrare ed abrogare gli atti oggetto della codificazione, pur non alterandone la sostanza.
Si distingue fra:
— codificazione verticale, quando con un solo atto vengono integrati l’atto di base e gli atti che lo modificano;
— codificazione orizzontale, quando il nuovo atto giuridico va ad integrare in un solo atto più atti di base sulla stessa materia.
La procedura comunitaria per la codificazione dei testi legislativi è stabilita dall’accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994. Sulla base di detto documento il compito di proporre codificazioni di testi legislativi spetta alla Commissione; la proposta è successivamente esaminata da un gruppo composto dai servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della stessa Commissione per verificare che si tratta effettivamente di una mera codificazione e che non siano introdotte modifiche sostanziali.
Il testo deve successivamente seguire il normale iter legislativo, che richiede l’approvazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio; per snellire le operazioni è comunque prevista una procedura semplificata per l’adozione di questi atti.