Codice di condotta fiscale
Codice di condotta fiscale
Allo scopo di dare nuovo impulso al coordinamento delle politiche fiscali in vista dell’introduzione della moneta unica (v. Euro), il primo dicembre 1997 i ministri delle finanze dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per l’adozione di un Codice di condotta fiscale.
In sostanza l’accordo è intervenuto per fissare i principi fondamentali cui dovrebbero attenersi gli Stati al fine di sradicare entro cinque anni quelle misure fiscali ritenute dannose sul piano della concorrenza ed evitare al contempo l’introduzione di nuove disposizioni pregiudizievoli per la Comunità.
Secondo i criteri fissati dal Codice di condotta per il fisco societario, sono considerate misure potenzialmente nocive tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato che stabiliscono un livello impositivo sostanzialmente inferiore rispetto a quello normalmente applicato.
Ogni Stato membro si impegna peraltro ad un riesame della propria normativa in materia tributaria alla luce dei nuovi principi sanciti dal Codice di condotta, nonché ad indagare, qualora lo ritenesse opportuno, sulle misure fiscali degli altri Stati effettuando delle considerazioni in proposito.
Allo scopo di dare nuovo impulso al coordinamento delle politiche fiscali in vista dell’introduzione della moneta unica (v. Euro), il primo dicembre 1997 i ministri delle finanze dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per l’adozione di un Codice di condotta fiscale.
In sostanza l’accordo è intervenuto per fissare i principi fondamentali cui dovrebbero attenersi gli Stati al fine di sradicare entro cinque anni quelle misure fiscali ritenute dannose sul piano della concorrenza ed evitare al contempo l’introduzione di nuove disposizioni pregiudizievoli per la Comunità.
Secondo i criteri fissati dal Codice di condotta per il fisco societario, sono considerate misure potenzialmente nocive tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato che stabiliscono un livello impositivo sostanzialmente inferiore rispetto a quello normalmente applicato.
Ogni Stato membro si impegna peraltro ad un riesame della propria normativa in materia tributaria alla luce dei nuovi principi sanciti dal Codice di condotta, nonché ad indagare, qualora lo ritenesse opportuno, sulle misure fiscali degli altri Stati effettuando delle considerazioni in proposito.