Codice di condotta
Codice di condotta artt. 213- 216 Trattato CE
Si tratta di regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali. In genere contengono disposizioni non vincolanti anche se l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano fanno si che siano di larga e diffusa applicazione.
In ambito comunitario, il Codice di condotta è stato utilizzato per codificare alcune disposizioni relative all’esercizio delle funzioni dei commissari europei. Questi ultimi sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. Proprio per garantire la massima indipendenza e trasparenza dell’attività istituzionale la Commissione europea ha adottato, il 17 aprile 1999, un programma sulla riforma amministrativa contenente dei Codici di condotta che stabiliscono le regole di comportamento e di organizzazione della stessa Commissione.
Il programma, intitolato la Commissione di domani, presenta in particolare tre codici di condotta:
— il Codice di condotta dei commissari;
— il Codice di condotta riguardante le relazioni fra i commissari e i servizi;
— il Codice di condotta sulle regole deontologiche dei funzionari.
Il Codice di condotta dei commissari mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di interessi, evidenziando le attività esterne (come le attività professionali remunerate) e gli interessi finanziari e patrimoniali che potrebbero mettere in pericolo la loro indipendenza.
Il Codice di condotta relativo alle relazioni fra i commissari (e i loro gabinetti) ed i servizi stabilisce le modalità di lavoro utili per un più facile coordinamento dell’istituzione.
Il gabinetto partecipa al buon funzionamento della collegialità dell’esecutivo, e parallelamente, evitando una sovrapposizione delle competenze con i servizi, assiste il commissario riguardo al contenuto ed alla fissazione delle priorità politiche del suo portafoglio, partecipando alle tappe importanti dell’elaborazione di queste, in consultazione con i servizi. Il gabinetto, inoltre, informa questi ultimi delle decisioni stabilite dal commissario ed infine prepara l’accordo politico del collegio.
A loro volta, i servizi assicurano la realizzazione degli obiettivi e degli orientamenti stabiliti a livello politico e, a questo scopo, elaborano un programma di lavoro annuale.
Il terzo Codice di condotta concernente le regole deontologiche dei funzionari enuncia, fondamentalmente, i seguenti principi:
— divieto del cumulo delle cariche elettive e di dirigere contemporaneamente partiti politici europei (v.);
— obbligo di dichiarazione da parte dei commissari del reddito e del patrimonio proprio e delle mogli.
Si tratta di regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali. In genere contengono disposizioni non vincolanti anche se l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano fanno si che siano di larga e diffusa applicazione.
In ambito comunitario, il Codice di condotta è stato utilizzato per codificare alcune disposizioni relative all’esercizio delle funzioni dei commissari europei. Questi ultimi sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. Proprio per garantire la massima indipendenza e trasparenza dell’attività istituzionale la Commissione europea ha adottato, il 17 aprile 1999, un programma sulla riforma amministrativa contenente dei Codici di condotta che stabiliscono le regole di comportamento e di organizzazione della stessa Commissione.
Il programma, intitolato la Commissione di domani, presenta in particolare tre codici di condotta:
— il Codice di condotta dei commissari;
— il Codice di condotta riguardante le relazioni fra i commissari e i servizi;
— il Codice di condotta sulle regole deontologiche dei funzionari.
Il Codice di condotta dei commissari mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di interessi, evidenziando le attività esterne (come le attività professionali remunerate) e gli interessi finanziari e patrimoniali che potrebbero mettere in pericolo la loro indipendenza.
Il Codice di condotta relativo alle relazioni fra i commissari (e i loro gabinetti) ed i servizi stabilisce le modalità di lavoro utili per un più facile coordinamento dell’istituzione.
Il gabinetto partecipa al buon funzionamento della collegialità dell’esecutivo, e parallelamente, evitando una sovrapposizione delle competenze con i servizi, assiste il commissario riguardo al contenuto ed alla fissazione delle priorità politiche del suo portafoglio, partecipando alle tappe importanti dell’elaborazione di queste, in consultazione con i servizi. Il gabinetto, inoltre, informa questi ultimi delle decisioni stabilite dal commissario ed infine prepara l’accordo politico del collegio.
A loro volta, i servizi assicurano la realizzazione degli obiettivi e degli orientamenti stabiliti a livello politico e, a questo scopo, elaborano un programma di lavoro annuale.
Il terzo Codice di condotta concernente le regole deontologiche dei funzionari enuncia, fondamentalmente, i seguenti principi:
— divieto del cumulo delle cariche elettive e di dirigere contemporaneamente partiti politici europei (v.);
— obbligo di dichiarazione da parte dei commissari del reddito e del patrimonio proprio e delle mogli.