Clausola della nazione più favorita
Clausola della nazione più favorita
Clausola contrattuale, che può essere inserita nei trattati internazionali e mediante la quale si assicura l’assenza di discriminazioni (in materia di commercio, navigazione e circolazione di persone) fra gli Stati firmatari. Tale clausola li impegna a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole già accordato a Stati terzi.
In pratica, se in un trattato lo Stato A concede allo Stato B l’inserimento della clausola, esso si impegna ad estendere anche a B un eventuale contratto più vantaggioso concesso ad un terzo Stato C.
La clausola è stata esplicitamente richiamata dal primo articolo dell’accordo istitutivo del GATT (v.).
Clausola contrattuale, che può essere inserita nei trattati internazionali e mediante la quale si assicura l’assenza di discriminazioni (in materia di commercio, navigazione e circolazione di persone) fra gli Stati firmatari. Tale clausola li impegna a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole già accordato a Stati terzi.
In pratica, se in un trattato lo Stato A concede allo Stato B l’inserimento della clausola, esso si impegna ad estendere anche a B un eventuale contratto più vantaggioso concesso ad un terzo Stato C.
La clausola è stata esplicitamente richiamata dal primo articolo dell’accordo istitutivo del GATT (v.).