Cittadinanza europea
Cittadinanza europea artt. 17-22 Trattato CE; art. 2 Trattato sull’Unione europea
È la condizione giuridica, costituita da un complesso di diritti e doveri, propria di ogni persona appartenente ad uno degli Stati della Comunità.
Il Trattato sull’Unione europea (v. Trattato di Maastricht) ha enucleato una prima serie di posizioni soggettive costituita da sei diritti:
— libertà di circolazione e soggiorno nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;
— diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato di residenza;
— diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni europee nello Stato di residenza;
— protezione diplomatica e consolare sul territorio di uno Stato terzo (v.) nel quale lo Stato membro (v.) di provenienza non è rappresentato;
— facoltà di rivolgere una petizione (v.) al Parlamento europeo;
— facoltà di rivolgersi al mediatore europeo (v.).
Tali diritti non costituiscono un numerus clausus ma sono suscettibili di integrazione grazie ad una clausola evolutiva che consente al Consiglio dell’Unione europea, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare all’unanimità disposizioni intese a completare i diritti predetti, di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri in conformità delle rispettive norme nazionali.
È la condizione giuridica, costituita da un complesso di diritti e doveri, propria di ogni persona appartenente ad uno degli Stati della Comunità.
Il Trattato sull’Unione europea (v. Trattato di Maastricht) ha enucleato una prima serie di posizioni soggettive costituita da sei diritti:
— libertà di circolazione e soggiorno nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;
— diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato di residenza;
— diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni europee nello Stato di residenza;
— protezione diplomatica e consolare sul territorio di uno Stato terzo (v.) nel quale lo Stato membro (v.) di provenienza non è rappresentato;
— facoltà di rivolgere una petizione (v.) al Parlamento europeo;
— facoltà di rivolgersi al mediatore europeo (v.).
Tali diritti non costituiscono un numerus clausus ma sono suscettibili di integrazione grazie ad una clausola evolutiva che consente al Consiglio dell’Unione europea, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare all’unanimità disposizioni intese a completare i diritti predetti, di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri in conformità delle rispettive norme nazionali.