CGAI
CGAI [Cooperazione nel settore della Giustizia e degli Affari Interni] artt. 14, 17-22, 94 Trattato CE; artt. 29-37 Trattato sull’Unione europea
Costituisce il terzo pilastro (v.) su cui si fonda l’Unione europea.
La materia è entrata a far parte delle politiche dell’Unione con il Trattato di Maastricht (v.) del 1992. Fino ad allora la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni era affrontata al di fuori del quadro istituzionale comunitario durante le riunioni del gruppo di Trevi (v.). Da ultimo il Trattato di Amsterdam (v.) ha sottratto alcune materie alla procedura di cooperazione (v.) rendendole oggetto di comunitarizzazione (v.).
Le motivazioni che avevano portato alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni si fondavano sulla preoccupazione di evitare che, con la realizzazione del mercato unico (v.), si potesse affermare anche un mercato unico del crimine.
Le materie contemplate in questo settore e che gli Stati membri considerano di interesse comune sono:
— la politica di asilo politico (v.);
— le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne (v.) della Comunità;
— la politica di immigrazione (v.) e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
— la lotta contro la droga (v.);
— la lotta contro le frodi (v.) su scala internazionale;
— la cooperazione giudiziaria in materia civile (v.);
— la cooperazione giudiziaria in materia penale (v.);
— la cooperazione doganale (v.);
— la cooperazione di polizia (v.) ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo (v.), il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità organizzata.
Il dispositivo istituzionale in questo settore vede come attori:
— il Consiglio dell’Unione, cui è attribuito il potere decisionale;
— la Commissione, che ha un limitato potere di proposta nei settori della politica d’asilo, dell’attraversamento delle frontiere esterne, della politica d’immigrazione, della lotta contro la tossicodipendenza e le frodi internazionali, della cooperazione giudiziaria in materia civile;
— il Comitato di coordinamento, organo istituito ad hoc dal Trattato sull’Unione; il compito è quello di formulare pareri (v.) e controllare l’attuazione delle politiche comunitarie (v.);
— il Parlamento europeo, che deve essere consultato dalla Presidenza sui principali aspetti dell’attività dei dodici, nonché essere informato regolarmente dei lavori svolti da quest’ultima e dalla Commissione. Può inoltre rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni (v.);
— la Presidenza del Consiglio (v.), che ha il compito di informare regolarmente e consultare il Parlamento, nonché di adoperarsi affinché le sue opinioni siano tenute in debito conto.
Tuttavia è il Consiglio dell’Unione che assume un ruolo centrale nella procedura di decisione: può adottare azioni comuni (v.) ed elaborare convenzioni comunitarie (v.), atti tipici dei settori oggetto di cooperazione.
In Consiglio è richiesta la maggioranza qualificata per le questioni di procedura.
Lo stesso può decidere che le misure di applicazione di un’azione comune siano adottate a maggioranza qualificata: il Trattato richiede una garanzia rafforzata, disponendo che la maggioranza esprima il voto favorevole di almeno dieci Stati membri.
Infine è richiesta la maggioranza di due terzi per stabilire le eventuali misure applicative alle sopracitate convenzioni.
Le disposizioni in materia di giustizia e affari interni sono state modificate dal Trattato di Amsterdam che ha comunitarizzato alcune delle politiche prima oggetto di cooperazione, introducendo un nuovo titolo nel Trattato CE recante “visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”. Più precisamente queste materie sono passate al pilastro comunitario:
— la politica dei visti (v.);
— le procedure in materia di asilo;
— la politica di immigrazione;
— le misure a garanzia dell’attraversamento delle frontiere interne ed esterne;
— la cooperazione giudiziaria in materia civile.
In seguito a queste modifiche restano nell’ambito del terzo pilastro
soltanto le materie attinenti alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Costituisce il terzo pilastro (v.) su cui si fonda l’Unione europea.
La materia è entrata a far parte delle politiche dell’Unione con il Trattato di Maastricht (v.) del 1992. Fino ad allora la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni era affrontata al di fuori del quadro istituzionale comunitario durante le riunioni del gruppo di Trevi (v.). Da ultimo il Trattato di Amsterdam (v.) ha sottratto alcune materie alla procedura di cooperazione (v.) rendendole oggetto di comunitarizzazione (v.).
Le motivazioni che avevano portato alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni si fondavano sulla preoccupazione di evitare che, con la realizzazione del mercato unico (v.), si potesse affermare anche un mercato unico del crimine.
Le materie contemplate in questo settore e che gli Stati membri considerano di interesse comune sono:
— la politica di asilo politico (v.);
— le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne (v.) della Comunità;
— la politica di immigrazione (v.) e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
— la lotta contro la droga (v.);
— la lotta contro le frodi (v.) su scala internazionale;
— la cooperazione giudiziaria in materia civile (v.);
— la cooperazione giudiziaria in materia penale (v.);
— la cooperazione doganale (v.);
— la cooperazione di polizia (v.) ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo (v.), il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità organizzata.
Il dispositivo istituzionale in questo settore vede come attori:
— il Consiglio dell’Unione, cui è attribuito il potere decisionale;
— la Commissione, che ha un limitato potere di proposta nei settori della politica d’asilo, dell’attraversamento delle frontiere esterne, della politica d’immigrazione, della lotta contro la tossicodipendenza e le frodi internazionali, della cooperazione giudiziaria in materia civile;
— il Comitato di coordinamento, organo istituito ad hoc dal Trattato sull’Unione; il compito è quello di formulare pareri (v.) e controllare l’attuazione delle politiche comunitarie (v.);
— il Parlamento europeo, che deve essere consultato dalla Presidenza sui principali aspetti dell’attività dei dodici, nonché essere informato regolarmente dei lavori svolti da quest’ultima e dalla Commissione. Può inoltre rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni (v.);
— la Presidenza del Consiglio (v.), che ha il compito di informare regolarmente e consultare il Parlamento, nonché di adoperarsi affinché le sue opinioni siano tenute in debito conto.
Tuttavia è il Consiglio dell’Unione che assume un ruolo centrale nella procedura di decisione: può adottare azioni comuni (v.) ed elaborare convenzioni comunitarie (v.), atti tipici dei settori oggetto di cooperazione.
In Consiglio è richiesta la maggioranza qualificata per le questioni di procedura.
Lo stesso può decidere che le misure di applicazione di un’azione comune siano adottate a maggioranza qualificata: il Trattato richiede una garanzia rafforzata, disponendo che la maggioranza esprima il voto favorevole di almeno dieci Stati membri.
Infine è richiesta la maggioranza di due terzi per stabilire le eventuali misure applicative alle sopracitate convenzioni.
Le disposizioni in materia di giustizia e affari interni sono state modificate dal Trattato di Amsterdam che ha comunitarizzato alcune delle politiche prima oggetto di cooperazione, introducendo un nuovo titolo nel Trattato CE recante “visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”. Più precisamente queste materie sono passate al pilastro comunitario:
— la politica dei visti (v.);
— le procedure in materia di asilo;
— la politica di immigrazione;
— le misure a garanzia dell’attraversamento delle frontiere interne ed esterne;
— la cooperazione giudiziaria in materia civile.
In seguito a queste modifiche restano nell’ambito del terzo pilastro
soltanto le materie attinenti alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).