CES [Comitato Economico e Sociale]

CES [Comitato Economico e Sociale] artt. 257-263 Trattato CE
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Organismo consultivo previsto dai Trattati CE ed EURATOM (mentre nella CECA esiste, con funzioni simili, un Comitato consultivo della Commissione).
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.
I membri del Comitato (222) sono così suddivisi: Germania, Francia, Italia e Regno Unito 24; Spagna 21; Belgio, Austria, Svezia, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo 12; Danimarca, Finlandia e Irlanda 9; Lussemburgo 6.
La nomina dei rappresentanti avviene ad opera del Consiglio che delibera all’unanimità (v.). Il loro mandato è rinnovabile ed ha la durata di quattro anni.
La procedura seguita è alquanto particolare: il Consiglio delibera, consultata la Commissione, sulla base di elenchi inviatigli dagli Stati membri e recanti un numero di candidati doppio rispetto ai seggi attribuiti ai propri cittadini.
L’art. 258 del Trattato CE precisa che i componenti del Comitato “esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità”. Questa innovazione ribadisce che i funzionari non devono farsi portatori degli interessi della categoria cui appartengono, ma devono agire con piena garanzia di imparzialità.
L’autonomia di quest’organo è altresì valorizzata dalla previsione che il regolamento interno non sia più approvato dal Consiglio all’unanimità.
La consultazione del Comitato può essere obbligatoria o facoltativa, a seconda se sia prevista o meno dai trattati; essa si concreta in pareri che non sono mai vincolanti, e sono invece tecnici e più specifici rispetto a quelli del Parlamento europeo che hanno carattere essenzialmente politico.
Il Trattato di Amsterdam ha ampliato i casi in cui il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo, sebbene non abbia risposto alle richieste avanzate in sede di negoziato per la sua inclusione tra le istituzioni comunitarie (con conseguente potere di azione dinanzi alla Corte di Giustizia). Il Parlamento europeo, infatti, può consultare il Comitato economico e sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mentre il Consiglio dell’Unione può consultarlo in materia di occupazione (v.) e di politica sociale (v.).
L’attuale formulazione dell’art. 262 sancisce la prassi, risalente al vertice di Parigi del 1972, secondo la quale il Comitato formula anche pareri di propria iniziativa.
È stato poi portato da dieci giorni ad un mese il termine per l’emanazione degli stessi.