CEP

CEP [Comitati Provinciali per l’Euro] Dir. P.C.M. 3 giugno 1997; D.M. 6 agosto 1997

Organismi operanti in ciascuna Provincia ai quali sono affidati compiti di supporto dell’attività del Comitato euro (v.) e che operano quale struttura di raccordo tra la realtà locale e l’attività del Comitato centrale. Il decreto istitutivo, infatti, definisce quale compito primario dei CEP quello di svolgere “funzioni di raccordo fra l’amministrazione statale e gli enti locali” mirando soprattutto a:
— assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell’euro (v.);
— verificare l’attuazione in sede locale del processo stesso;
— esaminare gli eventuali problemi in ordine a specifici adempimenti;
— esaminare eventuali problemi relativi all’adeguamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle conseguenze per quanto riguarda i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
I CEP sono presieduti dal Prefetto e per il coordinamento tecnico-operativo si avvalgono delle strutture della Camera di commercio. Il numero dei componenti è variabile, anche se il decreto istitutivo prevede la presenza di rappresentanti di determinate categorie.

La composizione dei CEP


• Prefetto (Presidente)
• Uffici ministeriali periferici (Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione)
• Amministrazione provinciale
• Comuni con più di 15.000 abitanti (massimo 3 rappresentanti)
• Camera di commercio
• Banca d’Italia
• Uffici di tesoreria del capoluogo
• Banche, categorie produttive e professionali (massimo 10 rappresentanti)
• Sindacati (massimo 4 rappresentanti)
• Consumatori (massimo 2 rappresentanti)


Nell’ambito del CEP è costituito un comitato ristretto (al massimo 7 membri) al quale spetta il potere di istruttoria, di proposte e di attuazione in relazione alle iniziative del CEP; il comitato ristretto si riunisce almeno 1 volta al mese.