CEDU

CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali]

Accordo promosso dal >Consiglio d’Europa (v.) e stipulato nel 1950, il quale ha dato vita ad un vasto sistema di protezione dei diritti dell’uomo; è stata successivamente integrata da 11 protocolli aggiuntivi o modificativi.
La convenzione è divisa in due parti: nella prima parte (artt. 1-18) sono enunciati i diritti fondamentali che ogni Stato contraente si impegna ad assicurare a “tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione”: diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione, di riunione ed associazione per citare i più importanti.
La seconda parte è invece di carattere procedurale in quanto prevedeva l’istituzione di due organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti umani e la predisposizione di meccanismi di controllo.
Il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998 (ratificato dall’Italia con L. 28 agosto 1997, n. 296), ha però trasformato radicalmente il sistema di controllo della tutela dei diritti dell’uomo delineato dalla Convenzione di Roma, procedendo alla fusione della Commissione (organo istruttorio) e della Corte (organo d’istanza) in un unico organo: la Corte unica.
Tale riforma si è resa indispensabile in seguito alla constatazione che l’ormai accresciuto numero di ricorsi pendenti innanzi alla Commissione (frutto anche del moltiplicarsi degli Stati aderenti) non poteva più essere esaminato speditamente con le precedenti procedure. Dopo un lungo dibattito, durato oltre dieci anni, è stato deciso di procedere ad una completa revisione dei meccanismi varati nel 1950.
La nuova Corte è competente a giudicare sui ricorsi presentati sia dagli Stati membri che dagli individui relativi a controversie sorte in merito all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è composta di un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari della Convenzione, ripartiti in Comitati, Camere e Grande Camera: quest’ultima è chiamata a decidere sui ricorsi sia individuali che tra Stati. La sorveglianza sulle esecuzioni delle decisioni assunte della Corte spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Nei trattati comunitari (v.) non c’è stata traccia della tutela dei diritti umani (v.), tema ignorato anche dall’Atto Unico europeo del 1986, fino al Trattato di Maastricht che ha sancito il rispetto dei diritti garantiti dalla CEDU. Rimaneva, però, irrisolta la questione relativa ai mezzi necessari di cui l’Unione doveva dotarsi per tutelare tali diritti. Si era prospettata in merito la proposta di un’eventuale adesione della Comunità europea alla CEDU.
Il tema dell’adesione è stato ampiamente dibattuto negli anni ’80. Già nel 1979 la Commissione europea aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un Memorandum nel quale si dichiarava favorevole all’adesione formale della Comunità alla CEDU. L’atteggiamento negativo del Consiglio dell’Unione aveva, però, lasciato cadere l’argomento fino al 1990 quando la Commissione ha di nuovo proposto il tema, chiedendo formalmente al Consiglio di domandare l’adesione della Comunità alla CEDU. Tre anni più tardi il Consiglio ha preso la decisione di richiedere l’opinione della Corte di Giustizia sulla compatibilità dell’accordo di adesione con le disposizioni del Trattato. Quest’ultima, con il parere 2/94 ha negato la competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, poiché si determinerebbe l’inserimento della Comunità in un diverso sistema istituzionale, nonché l’integrazione delle disposizioni della Convenzione nell’ordinamento comunitario. Ciò implicherebbe una modifica di rilevanza costituzionale incompatibile con l’applicazione dell’art. 308 del trattato. Nemmeno il Trattato di Amsterdam, come si auspicava, ha dato soluzione definitiva all’annosa questione dell’adesione.
Il problema potrebbe essere risolto con l’approvazione della >Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v.), nella quale dovrebbero essere trasposti i diritti garantiti dalla CEDU.