CAE

CAE [Comitato Aziendale Europeo] Direttiva 22 settembre 1994, n. 99/45/CE

Il CAE ha lo scopo di favorire il dialogo sociale (v.) tra l’impresa multinazionale e i suoi lavoratori. La tematica del dialogo sociale a livello comunitario, quasi del tutto assente nel Trattato di Roma, trova un primo significativo accoglimento nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (v.) e nel Protocollo sulla politica sociale (v.), ove si stabilisce la facoltà del Consiglio dell’Unione europea di approvare direttive (v.) in materia di “rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro” e di “informazione e consultazione dei lavoratori”.
Su tali disposizioni è stata adottata la direttiva 94/45/CE relativa alla istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura di consultazione dei lavoratori delle imprese o nei gruppi d’imprese di dimensioni comunitarie, cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi entro il 22 settembre 1996. L’obbligo di costituire un CAE ovvero la procedura d’informazione prevista in alternativa, riguarda soltanto le imprese ed i gruppi d’imprese di dimensione europea, vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche:
— impiegano all’interno dell’area comunitaria almeno 1.000 dipendenti;
— sono presenti in almeno due diversi Stati membri con diverse unità produttive, ciascuna delle quali deve occupare almeno 150 dipendenti.
Le disposizioni comunitarie si applicano sia alle imprese che ai gruppi d’imprese: quest’ultima nozione ricomprende quelle realtà aziendali costituite da un’impresa controllante e da più imprese controllate. Come si è detto, scopo della direttiva è quello di istituire una procedura per l’informazione e la consultazione, a livello transnazionale, dei lavoratori alle dipendenze di imprese o gruppi di imprese allorché decisioni che li riguardano vengono adottate in uno Stato diverso da quello in cui prestino la propria attività lavorativa.
Va peraltro segnalato che la direttiva non intende introdurre un principio di cogestione tra imprenditori e dipendenti; essa, infatti, si limita a stabilire un processo obbligatorio di consultazione destinato a sfociare in un parere non vincolante.